Corte costituzionale
Sentenza n. 51/2016
Corte cost., sent. 10 marzo 2016, n. 51
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 51/2016
- Data di deposito
- 10 marzo 2016
- Data di decisione
- 23 febbraio 2016
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:51
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 1, lett. b), n. 2, decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
- legge n. 164 del 11 novembre 2014
Parametri
- art. 8, n. 1), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 5), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 17), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 19), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 24), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n. 9), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n. 10), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 14, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 80, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 81, statuto regione Trentino Alto Adige
- decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 20 gennaio 1973
- decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 26 marzo 1977
- decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 22 marzo 1974
- decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
Massime
Massima n. 38770
È costituzionalmente illegittimo, in riferimento a numerosi parametri statutari e alle relative norme di attuazione della Regione Trentino-Alto Adige, l'art. 7, comma 1, lett. b ), n. 2), del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014), limitatamente alle parole «e dalle province autonome». La disposizione censurata, infatti, nella parte in cui menziona anche le «province autonome», accanto alle regioni, tra i soggetti chiamati ad assegnare agli enti locali un termine per l'adesione agli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale (ATO), viola la competenza legislativa primaria della Provincia autonoma di Trento in materia di organizzazione del servizio idrico. La giurisprudenza costituzionale ha già riconosciuto in capo alla Provincia autonoma di Trento una competenza primaria in materia di organizzazione del servizio idrico - comprensiva della sua organizzazione e della sua programmazione, nonché dell'individuazione dei criteri di determinazione delle tariffe ad esso inerenti - desumibile dalla lettura congiunta di numerosi parametri statutari e di attuazione statutaria. Tale sistema di attribuzioni non è stato sostituito dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente, a seguito della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, considerato che la suddetta riforma, in forza del principio ricavabile dall'art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001, non restringe la sfera di autonomia già spettante alla Provincia autonoma. Il «complesso intreccio di interessi e competenze in cura a diversi livelli istituzionali» in materia di risorse idriche non può comportare alcuna compressione della preesistente autonomia organizzativa della Provincia autonoma in materia. (Rimane assorbita l'ulteriore censura relativa alla violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992). Per il principio secondo cui l'illegittimità costituzionale di una previsione legislativa non è esclusa dalla presenza di una clausola di salvaguardia allorquando tale clausola entri «in contraddizione con quanto affermato nel seguito della disposizione, con esplicito riferimento alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome», v. la citata sentenza n. 133/2010; ex plurimis , anche le sentenze nn. 1/2016, 156/2015, 137/2014 e 241/2012. Per la consolidata giurisprudenza che ha riconosciuto in capo alla Provincia autonoma di Trento una competenza primaria in materia di organizzazione del servizio idrico, v. le citate sentenze nn. 137/2014, 233/2013, 357/2010 e 412/1994.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, limitatamente alle parole «e dalle province autonome».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2016.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Daria de PRETIS, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2016.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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