Corte costituzionale

Sentenza n. 280/2016

Corte cost., sent. 16 dicembre 2016, n. 280

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
280/2016
Data di deposito
16 dicembre 2016
Data di decisione
8 novembre 2016
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:280

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, comma 11, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
  • art. 13, comma 17, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
  • legge n. 214 del 22 dicembre 2011
  • art. 13, comma 1, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
  • art. 13, comma 2, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
  • art. 13, comma 3, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
  • art. 13, comma 4, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
  • art. 13, comma 5, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
  • art. 13, comma 6, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
  • art. 13, comma 19, bis, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
  • art. 13, comma 20, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
  • art. 13, comma 14, ter, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
  • art. 13, comma 14, quater, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
  • art. 13, comma 15, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
  • art. 13, comma 16, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
  • art. 13, comma 18, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
  • art. 13, comma 19, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
  • art. 13, comma 12, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
  • art. 13, comma 12, ter, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
  • art. 13, comma 13, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
  • art. 13, comma 13, bis, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
  • art. 13, comma 14, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
  • art. 13, comma 14, bis, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
  • art. 13, comma 6, bis, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
  • art. 13, comma 7, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
  • art. 13, comma 8, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
  • art. 13, comma 9, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
  • art. 13, comma 9, bis, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
  • art. 13, comma 10, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
  • art. 48, comma 1, bis, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011

Parametri

  • art. 36, statuto regione Sicilia
  • art. 43, statuto regione Sicilia
  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965

Massime

Massima n. 39359

Sono dichiarate inammissibili - per incongruità della soluzione prospettata rispetto all'obiettivo perseguito - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 11 e 17, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sollevate, in riferimento agli artt. 36 e 43 dello statuto reg. Sicilia, al principio di leale collaborazione e all'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sez. riunite, in sede di parere su ricorso straordinario al Presidente della Regione stessa. La violazione (accertata dalla sentenza n. 155 del 2015) del metodo pattizio nella ripartizione tra lo Stato e le autonomie speciali del gettito derivante dall'anticipazione dell'IMU in via sperimentale giustifica l'applicazione del principio dell'equilibrio dinamico del bilancio, anche attraverso rimodulazioni del riparto negli esercizi successivi a quelli dell'effettiva riscossione, ma non può dar luogo alla declaratoria d'incostituzionalità del tributo stesso nel territorio della Regione siciliana, poiché la sua cancellazione - richiesta dal rimettente in modo implausibile ed astratto, per ragioni che esulano dal presupposto, della struttura e dalla individuazione dei soggetti passivi dell'imposta - verrebbe a pregiudicare sia gli assetti della finanza statale nel suo complesso (provocando uno squilibrio postumo nei bilanci dello Stato che per oltre un triennio l'hanno applicato), sia gli assetti organizzativi e finanziari delle autonomie territoriali siciliane. Pur non potendosi escludere in astratto che un contribuente possa far valere un interesse al legittimo riparto delle risorse fiscali tra lo Stato e gli enti territoriali, non è al contrario configurabile la possibilità di invocare parametri costituzionali inerenti al riparto del gettito al fine di contestare l'applicabilità del relativo tributo ai soggetti passivi. Il pregiudizio causato dall'inerzia del legislatore statale nella ricerca di un quadro complessivo di risorse finanziarie conforme al metodo pattizio delineato dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009 sarebbe amplificato laddove fosse dichiarata illegittima l'imposizione proprio in quegli ambiti incisi dagli effetti di norme finanziarie non conformi a Costituzione. ( Precedenti citati: sentenze n. 188 del 2016 e n. 155 del 2015; sentenza n. 301 del 2012, sulla inammissibilità per incongruità della soluzione rispetto all'obiettivo perseguito ).

Massima n. 39360

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 - esclusi i commi 11 e 17 - del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sollevata, in riferimento all'art. 43 dello statuto reg. Sicilia e al principio di leale collaborazione, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sez. riunite, in sede di parere su ricorso straordinario al Presidente della Regione stessa. La normativa censurata - che ha anticipato in via sperimentale l'applicazione dell'IMU, dettandone un regime parzialmente diverso da quello originariamente previsto in sede istitutiva - ricade nella materia "ordinamento tributario dello Stato", riservato dall'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. alla competenza legislativa statale esclusiva, nel cui svolgimento non trovano applicazione le procedure di leale collaborazione tra Stato e Regioni. L'IMU (imposta municipale propria), in quanto istituita e disciplinata con legge dello Stato, è un tributo erariale, seppur "derivato" in ragione della devoluzione del gettito. La sua disciplina ricade pertanto nella materia "ordinamento tributario dello Stato", che l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. riserva alla competenza legislativa statale esclusiva. ( Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2016, n. 26 del 2014, n. 121 del 2013, n. 123 del 2010 e n. 97 del 2013 ). Per costante giurisprudenza, le procedure di leale collaborazione fra Stato e Regioni non trovano applicazione nell'attività legislativa esclusiva dello Stato, nella quale non vi è concorso di competenze diversamente allocate, né ricorrono i presupposti per la chiamata in sussidiarietà. L'inapplicabilità delle procedure collaborative vale in riferimento al procedimento legislativo ordinario e, a maggior ragione, per una fonte come il decreto-legge, la cui adozione è subordinata, in forza dell'art. 77, secondo comma, Cost., alla ricorrenza di casi straordinari di necessità e urgenza. ( Precedenti citati: sentenze n. 26 del 2014, n. 121 del 2013, n. 97 del 2013, n. 8 del 2013, n. 207 del 2011, n. 79 del 2011 e n. 298 del 2009 ).

Massima n. 39361

È dichiarata inammissibile - per difetto di rilevanza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 1-bis, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, censurato, in riferimento all'art. 43 dello statuto reg. Sicilia e al principio di leale collaborazione, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sez. riunite, in sede di parere su ricorso straordinario al Presidente della Regione stessa, in quanto consentirebbe l'immediata applicazione del regime dell'IMU di cui al precedente art. 13 alle autonomie speciali senza prevedere un termine stringente e certo per l'adozione delle norme di attuazione statutaria. La riferibilità del citato art. 13 alle autonomie speciali non dipende dalla clausola di salvaguardia - priva di autonoma capacità lesiva - contemplata dalla norma censurata, ma direttamente e autonomamente dallo stesso art. 13, che si applica in tutti i Comuni del territorio nazionale (comma 1) e menziona esplicitamente le autonomie speciali (comma 17); ne consegue l'irrilevanza della questione avente ad oggetto la norma denunciata. ( Precedenti citati: sentenze n. 82 del 2016 e n. 77 del 2015 ). La clausola di salvaguardia delle procedure previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione ai fini dell'applicazione di norme statali alle autonomie speciali è priva di autonoma capacità lesiva. ( Precedente citato: sentenza n. 77 del 2015 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, commi 11 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, sollevate, in riferimento agli artt. 36 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, ed al principio di leale collaborazione, nonché in relazione all'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezioni riunite, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 - esclusi i commi 11 e 17 - del d.l. n. 201 del 2011, sollevata, in riferimento all'art. 43 dello statuto reg. Sicilia ed al principio di leale collaborazione, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezioni riunite, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 1-bis, del d.l. n. 201 del 2011, sollevata, in riferimento all'art. 43 dello statuto reg. Sicilia ed al principio di leale collaborazione, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezioni riunite, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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