Corte costituzionale
Sentenza n. 260/2016
Corte cost., sent. 13 dicembre 2016, n. 260
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 260/2016
- Data di deposito
- 13 dicembre 2016
- Data di decisione
- 8 novembre 2016
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:260
Norme oggetto del giudizio
- Deliberazione Corte dei conti, sez. reg. di controllo n. 227 del 22 aprile 2015
Parametri
- decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012
- legge n. 213 del 7 dicembre 2012
- decreto del Presidente consiglio ministri del 21 dicembre 2012
- art. 1, decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012
Massime
Massima n. 39269
Nel conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Veneto in relazione alla deliberazione n. 227 del 2015 della Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, dichiarativa dell'irregolare rendicontazione delle spese di alcuni gruppi consiliari regionali per l'esercizio finanziario 2014, non è accolta la richiesta della ricorrente di dichiarare cessata in parte qua la materia del contendere, per sopravvenuta carenza di interesse, in conseguenza del successivo annullamento della medesima delibera, nella parte relativa alle spese defensionali e per il personale, disposto dalle sezioni riunite della Corte dei conti. Tale annullamento parziale ridimensiona gli effetti dell'atto gravato, ma lascia inalterato l'oggetto del contendere, vale a dire la verifica circa la spettanza del potere; permane, infatti, l'interesse ad accertare la natura del controllo svolto dalla sezione regionale e le possibili ricadute sull'autonomia costituzionale della Regione, allo scopo di porre fine ad una situazione di incertezza in ordine al riparto costituzionale delle attribuzioni. ( Precedente citato: sentenza n. 9 del 2013 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, la cessazione della materia del contendere, a differenza della rinuncia al processo [rectius, al ricorso], comporta da parte dell'organo giudicante un'indagine circa il merito della contestazione. ( Precedente citato: sentenza n. 3 del 1962 ).
Massima n. 39270
Nel conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Veneto in relazione alla deliberazione n. 227 del 2015 della Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, dichiarativa dell'irregolare rendicontazione delle spese di alcuni gruppi consiliari regionali per l'esercizio finanziario 2014, non è accolta l'eccezione di inammissibilità per [tardività derivante dalla] mancata impugnazione della precedente deliberazione con cui la medesima sezione aveva assegnato ai gruppi un termine per la produzione di documentazione e chiarimenti secondo specifiche indicazioni allegate. Lungi dall'essere meramente consequenziale a tale atto endo-procedimentale di natura istruttoria, l'impugnata delibera n. 227 del 2015 costituisce l'atto di spendita del potere contestato dalla Regione, avendo con essa la sezione di controllo concluso per l'irregolarità dei rendiconti sulla base delle argomentazioni ivi per la prima volta diffusamente esternate. ( Precedenti citati: sentenze n. 104 del 2016 e n. 130 del 2014 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, sono inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione proposti contro atti meramente consequenziali (confermativi, riproduttivi, esplicativi, esecutivi, etc.) rispetto ad atti anteriori non impugnati. ( Precedenti citati: sentenze n. 104 del 2016, n. 144 del 2013, n. 207 del 2012 e n. 369 del 2010 ).
Massima n. 39271
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per genericità delle censure - proposta dal resistente Presidente del Consiglio dei ministri nel conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Veneto in relazione al controllo sui rendiconti delle spese dei gruppi consiliari regionali effettuato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, con deliberazione n. 227 del 2015. Il ricorso regionale specifica con sufficiente chiarezza che oggetto di illegittimo controllo da parte della sezione sarebbero le spese defensionali, per il personale, per consulenze e incarichi, per attività promozionali e convegni, di cancelleria e per pubblicazioni anche via web .
Massima n. 39272
Nel conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Veneto in relazione alla deliberazione n. 227 del 2015 della Corte dei conti, sezione reg. di controllo per il Veneto, dichiarativa dell'irregolare rendicontazione delle spese di alcuni gruppi consiliari regionali per l'esercizio finanziario 2014, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per asserita mancanza di tono costituzionale, della censura riguardante la presunta difformità dei criteri di controllo utilizzati dalla sezione regionale rispetto alla normativa che li prevede (d.l. n. 174 del 2012, come convertito dalla legge n. 213 del 2012, e d.P.C.m. 21 dicembre 2012). Sussiste il tono costituzionale della censura, poiché la ricorrente lamenta che la sezione avrebbe esercitato non il controllo documentale ed esterno ad essa attribuito, bensì di inerenza delle spese all'attività istituzionale dei gruppi, in tal modo ledendo l'autonomia statutaria regionale, nonché quella del Consiglio regionale e dei gruppi medesimi. Secondo la giurisprudenza costituzionale, la prospettazione dell'esercizio di un potere radicalmente diverso da quello attribuito dalla legge basta per conferire tono costituzionale ad un conflitto, in quanto integra un'ipotesi di lamentata carenza di potere in concreto incidente sulle prerogative costituzionali della ricorrente. ( Precedenti citati: sentenze n. 104 del 2016, n. 235 del 2015, n. 263 del 2014, n. 137 del 2014 e n. 380 del 2007 ).
Massima n. 39273
Sono dichiarate inammissibili - per difetto di tono costituzionale - le censure del ricorso per conflitto di attribuzione, promosso dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato avverso la deliberazione n. 227 del 2015 della Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, relative alla rendicontazione per l'esercizio finanziario 2014 delle spese defensionali, per il personale, di redazione, stampa, pubblicazione e comunicazione anche via web, dei gruppi consiliari regionali. La ricorrente lamenta l'erroneo disconoscimento, da parte della sezione di controllo, della regolarità di specifiche spese, ma - come già sottolineato dalla giurisprudenza costituzionale in ordine a censure di contenuto analogo, seppur riferite ad esercizi diversi - oggetto di simili doglianze non è l'invasione della sfera costituzionale della ricorrente, bensì la mera illegittimità della funzione esercitata, illegittimità da far valere innanzi alla giurisdizione comune. ( Precedenti citati: sentenze n. 104 del 2016, n. 263 del 2014 e n. 52 del 2013 ). Per costante giurisprudenza, il tono costituzionale del conflitto sussiste quando le Regioni non lamentino una lesione qualsiasi, ma una lesione delle proprie attribuzioni costituzionali. Vanno, dunque, distinti i casi in cui la lesione derivi da un atto meramente illegittimo (la tutela dal quale è apprestata dalla giurisdizione amministrativa), da quelli in cui l'atto è viziato per contrasto con le norme attributive di competenza costituzionale (mentre non rileva che l'atto possa essere anche oggetto di impugnazione in sede giurisdizionale). ( Precedenti citati: sentenze n. 87 del 2015, n. 137 del 2014 e n. 287 del 2005 ).
Massima n. 39274
È dichiarato che spettava alla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, operare la verifica della regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari della Regione Veneto sulla base dei criteri individuati dal d.P.C.m. 21 dicembre 2012, ed è respinto - per la parte in cui denuncia la natura non meramente documentale ed esterna del controllo - il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto avverso la deliberazione n. 227 del 2015 della medesima sezione. Da tale deliberazione - con cui è stata dichiarata l'irregolarità, nei limiti e per gli importi in essa indicati, dei rendiconti presentati da alcuni gruppi consiliari regionali per l'esercizio finanziario 2014 - emerge che nessun controllo di merito sulle scelte discrezionali dei gruppi è stato effettuato dalla sezione di controllo, la quale si è attenuta ai principi e criteri contenuti nell'art. 1 del d.l. n. 174 del 2012, come convertito dalla legge n. 213 del 2012, e nelle linee guida adottate dal menzionato d.P.C.m., svolgendo un controllo finalizzato ad accertare la veridicità e correttezza delle spese rendicontate e la loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari, secondo il generale principio contabile della coerenza delle spese rendicontate con le finalità previste dalla legge. ( Precedente citato: sentenza n. 104 del 2016 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari - attribuito alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti dall'art. 1, comma 11, del d.l. n. 174 del 2012, come convertito dalla legge n. 213 del 2012 - si sostanzia in un giudizio di conformità dei rendiconti alle prescrizioni dettate dallo stesso art. 1 e, quindi, ai criteri contenuti nelle linee guida adottate dal d.P.C.m. 21 dicembre 2012, tra i quali figurano la veridicità e correttezza delle spese (da intendersi, la prima come corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute, e la seconda come coerenza delle spese stesse con le finalità previste dalla legge, con l'ulteriore puntualizzazione che ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo). Detto controllo, se da un lato non comporta un sindacato di merito sulle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi consiliari, dall'altro non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della coerenza delle spese con le finalità previste dalla legge. ( Precedenti citati: sentenze n. 104 del 2016, n. 263 del 2014 e n. 130 del 2014 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili le censure del ricorso per conflitto di attribuzione, promosso dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato, in relazione alla deliberazione della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, del 22 aprile 2015, n. 227, relative alla rendicontazione delle spese defensionali, delle spese per il personale, nonché di quelle di redazione, stampa, pubblicazione e comunicazione anche via web;
2) respinge per il resto il ricorso, dichiarando che spettava alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, operare la verifica della regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari della Regione Veneto sulla base dei criteri individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2012.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 dicembre 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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