Corte costituzionale
Sentenza n. 190/2016
Corte cost., sent. 20 luglio 2016, n. 190
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 190/2016
- Data di deposito
- 20 luglio 2016
- Data di decisione
- 15 giugno 2016
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:190
Parametri
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 28 marzo 1975
- art. 1, decreto legislativo n. 267 del 16 marzo 1992
- art. 4, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 28 marzo 1975
Massime
Massima n. 39012
Non spettava allo Stato e, per esso, al Comando Carabinieri per la tutela della salute - Nucleo antisofisticazioni e sanità di Trento esercitare controlli presso l'Assessorato alla sanità della Provincia autonoma di Bolzano per la verifica delle spese sanitarie concesse in regime di esenzione, come risultante dal verbale dello stesso Comando del 23 febbraio 2015, che va, conseguentemente annullato. L'accertamento compiuto dal NAS non ha avuto ad oggetto un'attività di polizia giudiziaria o, comunque, propedeutica all'accertamento di illeciti penali, ma un'attività, di carattere amministrativo, volta alla verifica delle complessive spese sanitarie relative alle prestazioni in regime di esenzione che rientra nella specifica ed esclusiva competenza della Provincia autonoma di Bolzano in materia di igiene e sanità, secondo quanto previsto dagli artt. 4, primo comma, num. 7), 9, primo comma, num. 10) e 16, primo comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, nonché dagli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 474 del 1975, dall'art. 15 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/ Südtirol n. 6 del 1980, e dall'art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992. Pertanto, dal complessivo assetto di competenze valide in materia, l'iniziativa assunta dal Comando Carabinieri si colloca in un ambito eccedente le prerogative dello Stato in quanto non rientra nell'ambito della funzione istituzionale dell'Arma dei Carabinieri di sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione dei reati, ma integra una verifica di natura amministrativa riservata, come tale, alla competenza esclusiva della Provincia autonoma di Bolzano. Sulla riconducibilità alla competenza delle Province autonome del potere ispettivo e di controllo sull'attività amministrativa e finanziaria degli enti sanitari e ospedalieri, nell'ambito della disciplina vigente per il Trentino-Alto Adige, v. le citate sentenze nn. 237/2014, 80/2007, 182/1997 e 228/1993. Sull'affermazione del principio secondo cui lo Stato, non concorrendo al finanziamento dei Comuni che insistono sul territorio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/ Südtirol, non può neppure adottare norme per il loro coordinamento finanziario, competendo tale coordinamento solo alla Provincia, v. le citate sentenze nn. 75/2016, 125/2015, 187/2012, 115/2012, 133/2010 e 341/2009. Sulla dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme che attribuiscono ad apparati ispettivi dell'amministrazione centrale poteri di verifica sul complesso delle attività amministrative e finanziarie degli enti territoriali, v. le citate sentenze nn. 39/2014 e 219/2013.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara che non spettava allo Stato e per esso al Comando Carabinieri per la tutela della salute - Nucleo antisofisticazioni e sanità di Trento di esercitare controlli presso l'Assessorato alla sanità della Provincia autonoma di Bolzano per la verifica delle spese sanitarie concesse in regime di esenzione;
2) annulla, per l'effetto, il verbale del Comando Carabinieri per la tutela della salute - Nucleo antisofisticazioni e sanità di Trento del 23 febbraio 2015.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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