Corte costituzionale
Sentenza n. 17/2016
Corte cost., sent. 2 febbraio 2016, n. 17
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 17/2016
- Data di deposito
- 2 febbraio 2016
- Data di decisione
- 19 gennaio 2016
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:17
Massime
Massima n. 38711
Oggetto del giudizio di ammissibilità è la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del comma 17, terzo periodo, dell'art. 6 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come sostituito dal comma 239 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, limitatamente alle parole «per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale». Benché la norma oggetto della richiesta sia stata modificata, l'Ufficio centrale per il referendum ha accertato che l'intenzione del legislatore non fosse diversa dalla precedente regolamentazione, e non abbia pertanto modificato il contenuto normativo essenziale del precetto oggetto della richiesta referendaria, con la conseguenza che essa non può essere bloccata, pena la riduzione della sovranità popolare a mera apparenza. Sull'ammissibilità delle richieste referendarie che abbiano ad oggetto una norma modificata rispetto alla formulazione su cui era stata presentata la richiesta, ma che non esprime una diversa intenzione del legislatore, malgrado le innovazioni formali o di dettaglio apportate, v. la citata sentenza n. 68/1978.
Massima n. 38712
È ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del comma 17, terzo periodo, dell'art. 6 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come sostituito dal comma 239 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, limitatamente alle parole «per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale». Il quesito referendario, infatti, non comporta l'introduzione di una nuova e diversa disciplina, perché è diretto alla sola abrogazione della disposizione oggetto del quesito riformulato, in vista del chiaro ed univoco risultato di non consentire che il divieto di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi stabilito nelle zone di mare entro le 12 miglia incontri deroghe ulteriori quanto alla durata dei titoli abilitativi già rilasciati. Esso inoltre è coerente, perché anche se l'effetto abrogativo travolgesse l'inciso relativo alla salvaguardia ambientale, il risultato complessivo sarebbe proprio quello di assicurare una sua maggiore efficacia, in linea dunque con la finalità stessa del referendum. Né, infine, sarebbe finalizzato all'abrogazione di una norma costituzionalmente necessaria, quale la tutela del legittimo affidamento, nel caso riferito alla proroga delle concessioni petrolifere, dal momento che nel giudizio di ammissibilità del referendum occorre verificare la regolarità del procedimento, e non l'eventuale illegittimità del suo esito. Pertanto il quesito rispetta i suoi limiti costituzionali, indicati espressamente dall'art. 75 o ricavati in via logico-sistematica, dell'essere unitario, univoco, chiaro, omogeneo e non diretto a introdurre una nuova disciplina. Sui requisiti di ammissibilità del quesito referendario, come indicati dall'art. 75, secondo comma, Cost., o rilevabili in via sistematica (in particolare, la sua omogeneità, chiarezza, semplicità, completezza, coerenza, idoneità a conseguire il fine perseguito, nonché la natura ablativa del suo risultato), v. le citate sentenze nn. 174/ 2011, 137/1993, 48/1981 e 70/1978. Sull'essere la richiesta referendaria un atto privo di motivazione cosicché essa va desunta esclusivamente dalla finalità obiettivamente ricavabile in base alla sua formulazione ed all'incidenza del referendum sul quadro normativo di riferimento, v. la citata sentenza n. 24/2011. Sulla necessaria univocità del quesito, in modo che emerga con evidenza il fine intrinseco e unitario dell'atto abrogativo, v. le citate sentenze nn. 47/1991, 25/1981 e 16/1978. Sulla necessità che dal quesito referendario traspaia un criterio ispiratore fondamentalmente comune o un principio, la cui eliminazione o permanenza dipenda dalla risposta del corpo elettorale, v. le citate sentenze nn. 47/1991, 65/1990, 64/1990, 63/1990, 28/1981, 26/1981 e 22/1981. Sulla natura particolare del giudizio di ammissibilità del referendum, per la sua struttura articolata in più fasi consecutive ma consequenziali e funzionalmente unitarie e, per la peculiarità della funzione di controllo di regolarità del procedimento di abrogazione referendaria, v. la citata sentenza n. 25/1975.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare dichiarata legittima con ordinanza del 26 novembre 2015 dell'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, e come trasferita con ordinanza del 7 gennaio 2016 dello stesso Ufficio centrale per il referendum, per l'abrogazione del comma 17, terzo periodo, dell'art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come sostituito dal comma 239 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016) limitatamente alle seguenti parole: «per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 2016.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 febbraio 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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