Corte costituzionale

Sentenza n. 16/2016

Corte cost., sent. 2 febbraio 2016, n. 16

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
16/2016
Data di deposito
2 febbraio 2016
Data di decisione
19 gennaio 2016
Esito
Estinzione del processo
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:16

Massime

Massima n. 38710

È estinto, per sopravvenuta mancanza dell'oggetto, il giudizio di ammissibilità delle cinque richieste di referendum popolare (presentate dai Consigli regionali delle Regioni Basilicata, Marche, Puglia, Sardegna, Abruzzo, Veneto, Calabria, Liguria, Campania e Molise) per l'abrogazione di alcuni frammenti di disposizioni dell'art. 38, commi 1, 1- bis e 5, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164), dell'art. 57, comma 3- bis , del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35) e dell'art. 1, comma 8- bis , della legge 23 agosto 2004, n. 239, in tema di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. A seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, commi 240, 241 e 242, della legge n. 208 del 2015 alle disposizioni oggetto dei quesiti referendari, l'Ufficio centrale per il referendum , con ordinanza del 7 gennaio 2016, ha dichiarato che non hanno più corso le operazioni relative al medesimo referendum . È venuto meno, quindi, il compito esclusivo della Corte costituzionale consistente nel valutare l'ammissibilità o meno dei quesiti quali ad essa pervengono dal suddetto Ufficio centrale. Sul compito esclusivo della Corte consistente nel valutare l'ammissibilità o meno dei quesiti quali ad essa pervengono dall'Ufficio centrale per il referendum , v. la citata sentenza n. 16/1997. Sui compiti spettanti rispettivamente alla Corte e all'Ufficio centrale per il referendum, v. la citata sentenza n. 68/1978.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara estinto il giudizio di ammissibilità delle richieste di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, dell'art. 38, commi 1, 1-bis e 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164; dell'art. 57, comma 3-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35 e dell'art. 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 2016.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 2 febbraio 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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