Corte costituzionale

Ordinanza n. 135/2016

Corte cost., ord. 10 giugno 2016, n. 135

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
135/2016
Data di deposito
10 giugno 2016
Data di decisione
18 maggio 2016
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:135

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 1, ter, decreto-legge n. 47 del 28 marzo 2014
  • legge n. 80 del 23 maggio 2014

Parametri

Massime

Massima n. 38910

È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1- ter , del d.l. 28 marzo 2014, n. 47 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 maggio 2014, n. 80), impugnato, in riferimento all'art. 136 Cost., in quanto, facendo salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 23 del 2011, violerebbe il giudicato costituito dalla sentenza n. 50 del 2014, che ha ritenuto illegittimi i citati commi 8 e 9. Anteriormente all'ordinanza di rimessione, infatti, la sentenza n. 169 del 2015 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del censurato art. 5, comma 1- ter , per lesione dell'indicato parametro, sicché la questione è priva del suo oggetto fin dall'origine, non dovendo il rimettente fare applicazione della norma contestata, già espunta dall'ordinamento. Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della censurata disposizione, v. la citata sentenza n. 169/2015, anteriore all'ordinanza di rimessione. Sull'inammissibilità di questioni divenute prive di oggetto a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma contestata sopravvenuta nel corso del giudizio incidentale, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 26/2016 e 164/2014.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 maggio 2014, n. 80, sollevata, in riferimento all'art. 136 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Pistoia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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