Corte costituzionale
Sentenza n. 67/2015
Corte cost., sent. 24 aprile 2015, n. 67
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 67/2015
- Data di deposito
- 24 aprile 2015
- Data di decisione
- 11 marzo 2015
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:67
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, allegato 1 per la parte che riguarda le Province siciliane, decreto-legge n. 16 del 6 marzo 2014
- legge n. 68 del 2 maggio 2014
Parametri
- art. 36, statuto regione Sicilia
- art. 2, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
Massime
Massima n. 38326
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 e del relativo Allegato 1, per la parte che riguarda le Province siciliane, del d.l. 6 marzo 2014, n. 16 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 maggio 2014, n. 68), impugnato, in riferimento agli artt. 36 dello statuto siciliano e 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965 che - nel confermare anche per l'anno 2014 le modalità di riparto alle province del fondo sperimentale di riequilibrio - ha previsto, in caso di in capienza, il meccanismo di recupero di somme a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, sancito dall'art. 16, comma 7, del d.l. n. 95 del 2012, richiamato dalla norma stessa. Infatti, successivamente alla sentenza n. 97 del 2013 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del d.l. n. 16 del 2012 nella parte in cui estende alla Regione siciliana la configurazione quale tributo proprio derivato delle Province della menzionata imposta, la legge regionale n. 21 del 2013 ha provveduto nello stesso senso, non limitandosi a trasferire alle proprie Province il relativo gettito fiscale, ma attribuendo loro l'imposta stessa in esplicita attuazione dell'art. 17 del d.lgs. n. 68 del 2011. Il legislatore siciliano ha dunque attribuito all'imposta in questione carattere di tributo proprio derivato delle Province e ciò ha realizzato il presupposto che legittima il meccanismo di recupero previsto dall'art. 16, comma 7, del d.l. n. 95 del 2012. - Sulla dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 4, comma 2, del d.l. n. 16 del 2012, v. la citata sentenza n. 97/2013.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 e del relativo Allegato 1, per la parte che riguarda le Province siciliane, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 maggio 2014, n. 68, promossa, in riferimento all'art. 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e all'art. 2, primo comma, del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), dalla Regione siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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