Corte costituzionale

Sentenza n. 67/2015

Corte cost., sent. 24 aprile 2015, n. 67

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
67/2015
Data di deposito
24 aprile 2015
Data di decisione
11 marzo 2015
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giancarlo Coraggio
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:67

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, allegato 1 per la parte che riguarda le Province siciliane, decreto-legge n. 16 del 6 marzo 2014
  • legge n. 68 del 2 maggio 2014

Parametri

  • art. 36, statuto regione Sicilia
  • art. 2, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965

Massime

Massima n. 38326

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 e del relativo Allegato 1, per la parte che riguarda le Province siciliane, del d.l. 6 marzo 2014, n. 16 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 maggio 2014, n. 68), impugnato, in riferimento agli artt. 36 dello statuto siciliano e 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965 che - nel confermare anche per l'anno 2014 le modalità di riparto alle province del fondo sperimentale di riequilibrio - ha previsto, in caso di in capienza, il meccanismo di recupero di somme a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, sancito dall'art. 16, comma 7, del d.l. n. 95 del 2012, richiamato dalla norma stessa. Infatti, successivamente alla sentenza n. 97 del 2013 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del d.l. n. 16 del 2012 nella parte in cui estende alla Regione siciliana la configurazione quale tributo proprio derivato delle Province della menzionata imposta, la legge regionale n. 21 del 2013 ha provveduto nello stesso senso, non limitandosi a trasferire alle proprie Province il relativo gettito fiscale, ma attribuendo loro l'imposta stessa in esplicita attuazione dell'art. 17 del d.lgs. n. 68 del 2011. Il legislatore siciliano ha dunque attribuito all'imposta in questione carattere di tributo proprio derivato delle Province e ciò ha realizzato il presupposto che legittima il meccanismo di recupero previsto dall'art. 16, comma 7, del d.l. n. 95 del 2012. - Sulla dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 4, comma 2, del d.l. n. 16 del 2012, v. la citata sentenza n. 97/2013.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 e del relativo Allegato 1, per la parte che riguarda le Province siciliane, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 maggio 2014, n. 68, promossa, in riferimento all'art. 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e all'art. 2, primo comma, del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), dalla Regione siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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