Corte costituzionale
Sentenza n. 6/2015
Corte cost., sent. 27 gennaio 2015, n. 6
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 6/2015
- Data di deposito
- 27 gennaio 2015
- Data di decisione
- 20 gennaio 2015
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:6
Norme oggetto del giudizio
- art. 24, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
- legge n. 214 del 22 dicembre 2011
Massime
Massima n. 38219
È inammissibile - sia per motivi che attengono alla natura della normativa che si intende abrogare sia per la palese carenza di omogeneità del quesito - la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 24 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214. La normativa oggetto della richiesta referendaria, che contiene una variegata serie di disposizioni in materia di trattamenti pensionistici relativa ai settori del lavoro sia pubblico che privato, presenta un complessivo contenuto di legge di bilancio e, come tale, non può essere sottoposta all'istituto del referendum abrogativo per espresso divieto contenuto nell'art. 75 Cost. Il quesito, inoltre, proprio perché riferito ad una disposizione che riguarda un aggregato indivisibile di norme relative a fattispecie differenziate, non è omogeneo e, pertanto, limita la libertà di scelta dell'elettore, non garantendo l'autenticità dell'espressione della volontà popolare. Sulla necessità di integrare l'interpretazione letterale delle cause di inammissibilità testualmente descritte nell'art. 75 Cost. con una interpretazione logico-sistematica, v. la citata sentenza n. 16/1978. Sui rapporti intercorrenti tra le leggi di spesa e le leggi di bilancio ai fini del divieto sub art. 75 Cost., v. le citate sentenze nn. 12/2014, 2/1994, 35/1985 e 16/1978. Sulla compressione della libertà di convincimento e di scelta dell'elettore nel caso di quesito referendario non omogeneo, riguardante un aggregato indivisibile di norme, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 12/2014, 47/1991, 65/1990, 64/1990 e 27/1981.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, richiesta dichiarata legittima, con ordinanza dell'11 dicembre 2014, dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Allegato:Ordinanza letta alla camera di consiglio del 14 gennaio 2015ORDINANZAVista l'istanza di rinvio della trattazione della richiesta di referendum abrogativo n. 162;rilevato che la notifica della data dell'odierna udienza non risulta legalmente perfezionata nei confronti del Comitato promotore.PER QUESTI MOTIVILA CORTE COSTITUZIONALErinvia la trattazione del procedimento referendario alla udienza camerale del 20 gennaio 2015, ore 9,30.F.to: Alessandro Criscuolo, Presidente
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