Corte costituzionale

Sentenza n. 46/2015

Corte cost., sent. 25 marzo 2015, n. 46

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
46/2015
Data di deposito
25 marzo 2015
Data di decisione
10 febbraio 2015
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:46

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 461, legge n. 228 del 24 dicembre 2012
  • art. 1, comma 462, legge n. 228 del 24 dicembre 2012
  • art. 1, comma 463, legge n. 228 del 24 dicembre 2012
  • art. 1, comma 464, legge n. 228 del 24 dicembre 2012
  • art. 1, comma 465, legge n. 228 del 24 dicembre 2012
  • art. 1, comma 461, nel testo modificato dall'art.1 della legge 147/2013, legge n. 228 del 24 dicembre 2012
  • art. 1, comma 462, nel testo modificato dall'art.1 della legge 147/2013, legge n. 228 del 24 dicembre 2012

Parametri

  • art. 79, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 80, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 81, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 103, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 104, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 17, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
  • art. 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 18, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
  • art. 2, comma 1, lett. a), statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 2, comma 1, lett. b), statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 3, comma 1, lett. f), statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 4, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 43, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 48-bis, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 50, comma 5, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 12, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 36, statuto regione Sicilia
  • art. 43, statuto regione Sicilia

Massime

Massima n. 38288

È cessata la materia del contendere, per rinuncia ai ricorsi, relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 461, 462, 463, 464 e 465, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013) impugnato dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, in riferimento a plurimi parametri dello statuto regionale, in quanto le disposizioni censurate, disciplinando le sanzioni connesse all'inosservanza del patto di stabilità interno e l'obbligo di inviare una certificazione a proposito dell'applicazione del patto, sarebbero state adottate dallo Stato in via unilaterale, ovvero senza che fosse stato raggiunto preventivamente un accordo con le autonomie speciali. La dichiarazione di rinuncia - conseguente nel caso di specie ad un accordo con il Governo in materia di finanza pubblica -, pur non accettata dalla parte resistente, comporta la cessazione della materia del contendere, ove, anche alla luce della condotta delle parti, non emerga alcun interesse a che la questione sia decisa. - Sulla dichiarazione di rinuncia al ricorso, v. le citate sentenze nn. 310/2011 e 179/2010.

Massima n. 38289

Sono inammissibili, per evocazione di parametri non indicati nella delibera della Giunta che ha autorizzato la proposizione del ricorso, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 461, 462, 463, 464 e 465, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), impugnato dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in riferimento a vari parametri statutari, nella parte in cui disciplina le sanzioni connesse all'inosservanza del patto di stabilità interno e l'obbligo di inviare una certificazione a proposito dell'applicazione del patto. La delibera della Giunta che ha autorizzato la proposizione del ricorso si limita a rinviare, quanto ai parametri violati, ad altra delibera inerente ad un precedente giudizio, così che non sono stati specificati autonomamente i termini della questione di legittimità costituzionale da proporre. - Sull'indicazione dei parametri di competenza nella delibera di Giunta di autorizzazione alla proposizione del ricorso, v. la citata sentenza n. 220/2013.

Massima n. 38290

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 461, 462, 463 e 464, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), impugnato dalla Regione Sicilia, in riferimento agli artt. 36 e 43 del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) per inosservanza delle speciali procedure pattizie previste per le norme di attuazione statutaria, nella parte in cui disciplina le sanzioni connesse all'inosservanza del patto di stabilità interno e l'obbligo di inviare una certificazione a proposito dell'applicazione del patto. I margini costituzionalmente tutelati dell'autonomia finanziaria e organizzativa della Regione si riducono, quando essa ha trasgredito agli obblighi legittimamente imposti dalla legislazione dello Stato, al fine di garantire la tenuta della finanza pubblica allargata. Pertanto, lo Stato può decidere autonomamente quale sanzione, nei limiti della non manifesta irragionevolezza e della proporzionalità, abbia una sufficiente efficacia compensativa e deterrente. Non occorre, perciò, che la legge statale preveda un'efficacia «provvisoria» delle sanzioni, in attesa che esse siano introdotte con norme di attuazione statutaria, posto che questa eventualità non è costituzionalmente dovuta. - Sull'applicabilità dei principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione speciale anche ai soggetti ad autonomia speciale, v. le citate sentenze nn. 54/2014, 229/2011, 169/2007, 82/2007, 417/2005, 353/2004 e 36/2004. - Sul principio dell'accordo tra Stato e Regioni a statuto speciale in materia di coordinamento della finanza pubblica ed in relazione alla possibilità di derogarvi, v. le citate sentenze nn. 23/2014, 193/2012, 118/2012 e 353/2004. - Sulla riduzione dei margini di autonomia finanziaria e organizzativa della Regione per trasgressione degli obblighi volti a garantire la tenuta della finanza pubblica allargata, v. le citate sentenze nn. 219/2013 e 155/2011.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 461, 462, 463, 464 e 465 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), promosse, in riferimento agli artt. 79, 80, 81, 103, 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), agli artt. 17 e 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), all'art. 2 del decreto legisativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), e ai principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di «delimitazione temporale», dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, con i ricorsi indicati in epigrafe;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 461, 462, 463 e 464, della legge n. 228 del 2012, promosse, in riferimento agli artt. 2, comma 1, lettere a) e b), 3, comma 1, lettera f), 4, 12, 43, 48-bis e 50, comma 5, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 461, 462, 463 e 464, della legge n. 228 del 2012, quanto ai commi 461 e 462 nel testo modificato dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014), promosse, in riferimento agli artt. 36 e 43 del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), dalla Regione siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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