Corte costituzionale

Sentenza n. 273/2015

Corte cost., sent. 22 dicembre 2015, n. 273

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
273/2015
Data di deposito
22 dicembre 2015
Data di decisione
1° dicembre 2015
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Marta Cartabia
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:273

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 11, legge n. 89 del 23 giugno 2014
  • art. 50, comma 10, decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014
  • legge n. 89 del 23 giugno 2014

Parametri

  • art. 36, statuto regione Sicilia
  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
  • art. 14, statuto regione Sicilia
  • art. 17, statuto regione Sicilia
  • art. 37, statuto regione Sicilia
  • art. 38, statuto regione Sicilia
  • art. 43, statuto regione Sicilia

Massime

Massima n. 38679

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, co. 11, della legge 23 giugno 2014, n. 89, impugnato dalla Regione siciliana, in riferimento all'art. 36 dello statuto regionale ed all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, nella parte in cui prevede la compensazione degli oneri derivanti dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione della delega di cui all'art. 1 della l. n. 23 del 2014, sul presupposto che essa realizzerebbe una diminuzione delle entrate spettanti alla regione medesima. La censura, invero, si caratterizza per la sua genericità ed assertività, atteso che la ricorrente si è limitata a lamentare la violazione dei parametri invocati, senza individuare le ragioni dei dubbi di legittimità costituzionale. Sulla clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 50-bis del d.l. n. 66 del 2014, v., ex multis , le citate sentenze nn. 236/2013 e 241/2012. Sull'applicazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica previsti dalla legislazione statale anche ai soggetti ad autonomia speciale, v., ex multis , le citate sentenze nn. 176/2015, 82/2015 e 77/2015. Sull'identificazione dei termini delle questioni di legittimità costituzionale, v., ex multis , le citate sentenze nn. 233/2015, 218/2015, 153/2015, 142/2015, 131/2015, 82/2015 e 241/2012. Sull'inammissibilità del ricorso per genericità ed assertività della censura, v., ex multis , le citate sentenze nn. 184/2014, 185/2011, 129/2011, 114/2011, 68/2011, 278/2010 e 45/2010.

Massima n. 38680

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, co. 10, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dall'art. 1, co. 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, impugnato dalla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 14, 17, 37 e 38 dello statuto speciale, nella parte in cui dispone che le maggiori entrate - derivanti dall'entrata in vigore della norma citata - possono essere utilizzate al fine di compensare gli oneri derivanti dai commi precedenti del medesimo articolo censurato, sul presupposto che ciò condurrebbe a includere nel novero delle maggiori entrate riservate allo Stato anche quelle che dovrebbero spettare alla Regione ai sensi delle rispettive norme statutarie e di attuazione. Nella specie, dette entrate deriverebbero dall'imposta sul valore aggiunto, in conseguenza di misure adottate ai sensi del decreto-legge in questione, e dall'aumento al 26 per cento dell'imposta sui redditi di natura finanziaria. La censura, tuttavia, si caratterizza per la sua genericità ed assertività, atteso che la ricorrente si è limitata a lamentare la violazione dei parametri invocati, senza individuare le ragioni dei dubbi di legittimità costituzionale.

Massima n. 38681

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, co. 10, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dall'art. 1, co. 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, impugnato dalla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 36 e 43 dello statuto regionale, all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 ed al principio di leale collaborazione, nella parte in cui dispone che le maggiori entrate - derivanti dall'entrata in vigore della norma citata - possono essere utilizzate al fine di compensare gli oneri derivanti dai commi precedenti del medesimo articolo censurato, sul presupposto che ciò condurrebbe a includere nel novero delle maggiori entrate riservate allo Stato anche quelle che dovrebbero spettare alla Regione ai sensi delle rispettive norme statutarie e di attuazione. Dette entrate, ad avviso della ricorrente, deriverebbero dall'imposta sul valore aggiunto, in conseguenza di misure adottate ai sensi del decreto-legge in questione, e dall'aumento al 26 per cento dell'imposta sui redditi di natura finanziaria. Sussistono, al contrario, le condizioni previste dalle norme statutarie invocate, che consentono l'eccezionale riserva allo Stato del gettito delle entrate erariali, mentre non può riscontrarsi alcun vizio di genericità della destinazione del gettito medesimo. Ne consegue, altresì, che non può ritenersi leso il principio di leale collaborazione, la cui invocazione è, rispetto alla questione de qua , inconferente. Sulla necessità di rinunciare al ricorso, da parte del ricorrente, per determinare la cessazione della materia del contendere, v., ex multis , le citate sentenze nn. 176/2015 e 19/2015. Sulle condizioni che legittimano l'eccezionale riserva allo Stato del gettito delle entrate erariali, v., ex multis , le citate sentenze nn. 145/2014 e 241/2012. Sulla specifica destinazione del gettito, v., ex multis , la citata sentenza n. 241/2012. Sulla compensazione tra entrate e spese, v., ex multis , la citata sentenza n. 135/2012.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe;

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, della legge 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria), promossa dalla Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 10, del d.l. n. 66 del 2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l. n. 89 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 14, 17, 37 e 38 e del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, dalla Regione siciliana con il ricorso in epigrafe;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 10, del d.l. n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l. n. 89 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 36 e 43 del r.d.lgs. n. 455 del 1946, convertito dalla legge cost. n. 2 del 1948, e all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione siciliana con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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