Corte costituzionale
Sentenza n. 176/2015
Corte cost., sent. 16 luglio 2015, n. 176
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 176/2015
- Data di deposito
- 16 luglio 2015
- Data di decisione
- 24 giugno 2015
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:176
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 6, ter, decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014
- legge n. 89 del 23 giugno 2014
Parametri
- art. 14, statuto regione Sicilia
- art. 17, statuto regione Sicilia
- art. 36, comma 1, statuto regione Sicilia
- art. 37, statuto regione Sicilia
- art. 38, statuto regione Sicilia
- art. 43, statuto regione Sicilia
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1075 del 26 luglio 1965
Massime
Massima n. 38516
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 36 dello Statuto della Regione Sicilia in combinato disposto con l'art. 2 del d.P.R. n. 1075/1965, l'art. 4, comma 6- ter , del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 - convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l. 23 giugno 2014, n. 89 - nella parte in cui si applica alla Regione siciliana stabilendo la maggiorazione, per il solo anno 2014, dello 0,5 per cento (dall'11 per cento all'11,50 per cento) dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sul risultato dei fondi pensione e destinando una quota delle maggiori entrate, pari a quattro milioni di euro per il 2015, all'incremento del fondo per interventi strutturali di politica economica. La norma impugnata viola la speciale disciplina finanziaria della Regione siciliana, che subordina la riserva erariale alla sussistenza di precisi requisiti. Nel caso di specie, manca il requisito della destinazione del gettito a particolari finalità contingenti o continuative dello Stato in quanto la devoluzione al Fondo per interventi strutturali di politica economica di un aumento dell'imposta di bollo non può considerarsi specifica, rispondendo alle finalità generali di istituzione del fondo stesso al cui incremento è volta. (Restano assorbiti gli ulteriori motivi di censura). Sulla funzione della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 50- bis del d.l. n. 66/2014, v. le citate sentenze nn. 236/2013 e 241/2012. Sull'applicabilità dei principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione statale anche ai soggetti ad autonomia speciale, v. le citate sentenze nn. 77/2015 e 46/2015. Sull'individuazione dei termini della questione di legittimità costituzionale, v. la citata sentenza n. 241/2012. Sulla disciplina finanziaria della Regione siciliana, che subordina la riserva erariale alla sussistenza di precisi requisiti, v. le citate sentenze nn. 145/2014 e 241/2012.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 6-ter, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, nella parte in cui si applica alla Regione siciliana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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