Corte costituzionale
Sentenza n. 15/2015
Corte cost., sent. 18 febbraio 2015, n. 15
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 15/2015
- Data di deposito
- 18 febbraio 2015
- Data di decisione
- 11 febbraio 2015
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:15
Norme oggetto del giudizio
- Deliberazione Corte dei conti, sez. reg. di controllo n. 26 del 28 maggio 2014
Parametri
- art. 39, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 38232
È inammissibile, per mancanza di preventiva deliberazione autorizzatoria da parte dell'organo collegiale competente, il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Calabria nei confronti dello Stato, in relazione alla deliberazione della Corte dei conti del 28 maggio 2014, n. 26 con cui si è stata accertata l'irregolarità dei rendiconti presentati dai gruppi consiliari regionali relativamente all'esercizio finanziario 2013, nonché la loro decadenza dal diritto all'erogazione di risorse pubbliche per l'anno 2014 e disposta la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti. L'esigenza della previa deliberazione da parte dell'organo collegiale ai fini della presentazione del ricorso o della costituzione in giudizio - ai sensi dell'art. 39, terzo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 - costituisce un'esigenza non solo formale, ma sostanziale per l'importanza dell'atto e per gli effetti costituzionali ed amministrativi che l'atto stesso può produrre. L'istanza di sospensione dell'efficacia della deliberazione impugnata è assorbita dalla decisione circa l'inammissibilità del ricorso. Sull'esigenza della previa deliberazione da parte dell'organo collegiale ai fini della presentazione del ricorso o della costituzione in giudizio, v. le citate sentenze nn. 54/1990, 51/2007, 61/2011 e 69/2013. Sull'esigenza non solo formale, ma sostanziale della deliberazione dell'organo collegiale, v. le citate sentenze nn. 33/1962, 36/1962, 119/1966, 8/1967, 202/2012, 142/2012.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato, in relazione alla deliberazione della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Calabria, del 28 maggio 2014, n. 26, nei confronti dello Stato, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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