Corte costituzionale

Sentenza n. 15/2015

Corte cost., sent. 18 febbraio 2015, n. 15

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
15/2015
Data di deposito
18 febbraio 2015
Data di decisione
11 febbraio 2015
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Giancarlo Coraggio
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:15

Norme oggetto del giudizio

  • Deliberazione Corte dei conti, sez. reg. di controllo n. 26 del 28 maggio 2014

Parametri

  • art. 39, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 38232

È inammissibile, per mancanza di preventiva deliberazione autorizzatoria da parte dell'organo collegiale competente, il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Calabria nei confronti dello Stato, in relazione alla deliberazione della Corte dei conti del 28 maggio 2014, n. 26 con cui si è stata accertata l'irregolarità dei rendiconti presentati dai gruppi consiliari regionali relativamente all'esercizio finanziario 2013, nonché la loro decadenza dal diritto all'erogazione di risorse pubbliche per l'anno 2014 e disposta la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti. L'esigenza della previa deliberazione da parte dell'organo collegiale ai fini della presentazione del ricorso o della costituzione in giudizio - ai sensi dell'art. 39, terzo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 - costituisce un'esigenza non solo formale, ma sostanziale per l'importanza dell'atto e per gli effetti costituzionali ed amministrativi che l'atto stesso può produrre. L'istanza di sospensione dell'efficacia della deliberazione impugnata è assorbita dalla decisione circa l'inammissibilità del ricorso. Sull'esigenza della previa deliberazione da parte dell'organo collegiale ai fini della presentazione del ricorso o della costituzione in giudizio, v. le citate sentenze nn. 54/1990, 51/2007, 61/2011 e 69/2013. Sull'esigenza non solo formale, ma sostanziale della deliberazione dell'organo collegiale, v. le citate sentenze nn. 33/1962, 36/1962, 119/1966, 8/1967, 202/2012, 142/2012.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato, in relazione alla deliberazione della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Calabria, del 28 maggio 2014, n. 26, nei confronti dello Stato, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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