Corte costituzionale

Sentenza n. 131/2015

Corte cost., sent. 7 luglio 2015, n. 131

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
131/2015
Data di deposito
7 luglio 2015
Data di decisione
27 maggio 2015
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Marta Cartabia
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:131

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 2, decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013
  • art. 61, comma 1, alinea e lett. a), decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013
  • legge n. 98 del 9 agosto 2013
  • art. 85, comma 1, decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013
  • art. 61, comma 1, alinea e lett. a), decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013

Parametri

  • art. 36, statuto regione Sicilia
  • art. 37, statuto regione Sicilia
  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965

Massime

Massima n. 38456

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 2, e 61, primo comma, alinea e lett. a) , del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, impugnati dalla Regione Sicilia, in riferimento agli artt. 36 e 37 dello Statuto della Regione siciliana ed all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nella parte in cui destinano al bilancio dello Stato le maggiori entrate derivanti dall'aumento della platea dei contribuenti soggetti all'"addizionale" IRES (c.d. Robin Tax), previsto dall'art. 5, primo comma, del medesimo decreto impugnato. Risultano integrate le condizioni che giustificano la deroga, statutariamente consentita, al principio della destinazione alla Regione siciliana dei tributi erariali riscossi nel suo territorio in quanto: l'"addizionale" IRES manifesta natura tributaria ed è presente il carattere della novità del tributo. Non sussiste, infine, alcun dubbio circa la specifica destinazione dell'aumento di gettito a particolari finalità contingenti o continuative dello stesso indicate nella legge medesima. Sull'ammissibilità nel giudizio in via principale delle questioni sollevate sulla base di interpretazioni prospettate dal ricorrente come possibili e sempre che sia raggiunta la «soglia minima di chiarezza e completezza», v. le citate sentenze nn. 207/2014, 255/2013, 187/2013, 228/2003, 412/2001, 244/1997 e 242/1989. Sulla necessità che le interpretazioni prospettate dal ricorrente non siano implausibili o irragionevolmente scollegate dalle disposizioni impugnate, in quanto il giudizio di legittimità costituzionale proposto in via principale non può essere azionato con la sola finalità di definire un mero contrasto interpretativo, v. le citate sentenze nn. 228/2003, 412/2001, 244/1997 e 242/1989. Sul principio della necessaria allegazione del danno e sul suo ambito di applicazione, v. le citate sentenze nn. 207/2014 e 246/2012. Sulla cessazione degli effetti della norma dichiarata illegittima, v. la citata sentenza n. 10/2015. Sulla conservazione della natura di tributi erariali dei tributi istituiti e regolati dalla legge dello Stato, ma il cui gettito sia parzialmente destinato ad un ente territoriale, v. le citate sentenze nn. 97/2013, 123/2010, 216/2009, 397/2005, 37/2004 e 296/2003. Sul potere del legislatore statale di modificare, diminuire o sopprimere i tributi erariali, senza che ciò comporti una violazione dell'autonomia finanziaria regionale, v. le citate sentenze nn. 241/2012, 298/2009, 256/2007, 155/2006, 138/1999. Sull'obbligo per lo Stato di rispettare le condizioni cui l'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 subordina la deroga al principio generale di destinazione alla Regione siciliana dei tributi riscossi nel territorio della Regione stessa, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 207/2014, 145/2014, 97/2013, 42/2013, 241/2012, 143/2012, 142/2012, 135/2012 e 99/2012. Sulla natura erariale dell'imposta sui redditi delle società e sulla qualificazione dell'«addizionale» IRES alla stregua di una maggiorazione d'aliquota, v. la citata sentenza n. 10/2015.

Massima n. 38457

Non è fondata, per ricorrenza delle condizioni che giustificano la deroga, statutariamente consentita, al principio della destinazione alla Regione siciliana dei tributi erariali riscossi nel suo territorio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 85, primo comma, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, impugnato dalla Regione Sicilia, in riferimento agli artt. 36 e 37 dello Statuto della Regione siciliana ed all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nella parte in cui destina al bilancio dello Stato le maggiori entrate tributarie, riscosse in Sicilia, derivanti dall'aumento del contributo unificato per i giudizi di impugnazione previsto dall'art. 28, primo comma, lett. a) della l. n. 183 del 2011. Quest'ultima norma già aveva previsto la destinazione allo Stato delle entrate in esame, riscosse sul territorio della Regione siciliana, per la durata di cinque anni ed era stata giudicata non costituzionalmente illegittima. La disposizione oggi impugnata si è limitata ad estendere temporalmente la destinazione di tale nuova entrata a copertura delle spese per i giudici ausiliari e per il tirocinio formativo, così che risultano integrate le condizioni che giustificano la deroga al principio della destinazione alla Regione siciliana dei tributi erariali riscossi nel suo territorio. Sulla non illegittimità costituzionale dell'art. 28, primo comma, lett. a ) della l. n. 183 del 2011, che prevedeva la destinazione allo Stato delle entrate, riscosse sul territorio della Regione siciliana, derivanti dall'aumento del contributo unificato per i giudizi di impugnazione, v. la citata sentenza n. 265/2012.

Massima n. 38458

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 36 e 37 dello Statuto della Regione siciliana e dell'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, l'art. 61, primo comma, alinea e lett. a) del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in l. 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui ricomprende nell'aumento di gettito derivante dall'art. 55, primo comma, dello stesso decreto anche i tributi riscossi nel territorio della Regione siciliana. La norma impugnata, nel prevedere la destinazione allo Stato delle maggiori entrate derivanti dalla norma di interpretazione autentica di cui al summenzionato art. 55, primo comma, del medesimo decreto, difetta del carattere di novità dell'entrata, richiesto dalla normativa di attuazione statutaria quale requisito per derogare al principio della destinazione alla Regione siciliana dei tributi riscossi nel suo territorio.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 61, comma 1, alinea e lettera a), del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98, limitatamente alla parte in cui ricomprende nell'aumento di gettito derivante dall'art. 55, comma 1, dello stesso decreto, anche i tributi riscossi nel territorio della Regione siciliana;

2) dichiara non fondata nel resto la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 2, 61, comma 1, alinea e lettera a), e 85, comma 1, del d.l. n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 98 del 2013, promosso in riferimento agli artt. 36 e 37 dello Statuto della Regione siciliana (approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) e all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), dalla Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 maggio 2015.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente e Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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