Corte costituzionale
Ordinanza n. 61/2015
Corte cost., ord. 16 aprile 2015, n. 61
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 61/2015
- Data di deposito
- 16 aprile 2015
- Data di decisione
- 24 marzo 2015
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:61
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 25, legge n. 228 del 24 dicembre 2012
- art. 1, comma 299, legge n. 228 del 24 dicembre 2012
- art. 1, comma 28, legge n. 228 del 24 dicembre 2012
Parametri
- art. 75, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 79, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 3, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 9, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 10, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 10-bis, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 104, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 38318
Sono estinti i processi relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 25, 28 e 299, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, impugnati - in riferimento agli artt. 75, 79 e 104, primo comma, dello statuto del Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), 3, 9, 10 e 10- bis del d.lgs. n. 268 del 1992 e al principio di leale collaborazione - dalle Province autonome di Bolzano e di Trento, nella parte in cui prevedono che le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'importo del contributo unificato dovuto per determinate tipologie di controversie avanti la giustizia amministrativa e dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale sono riservate al bilancio statale. Infatti, le rinunce ai ricorsi da parte delle Province autonome - in ottemperanza all'accordo concluso con il Governo in data 15 ottobre 2014 - seguite dall'accettazione del Presidente del Consiglio dei ministri determinano l'estinzione dei processi ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. - Nel senso che la rinuncia della parte ricorrente, accettata dalla parte costituita, comporta l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 197/2014, 141/2014, 54/2014 e 40/2014; ordinanze nn. 281/2014, 196/2014 e 38/2014.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale riguardanti ulteriori disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), promosse, con i ricorsi di cui in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Provincia autonoma di Trento;
riuniti i giudizi,
dichiara estinti i processi relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 25, 28 e 299, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2013), e dell'art. 1, comma 25, lettera b), numero 4), e 28, della medesima legge n. 228 del 2012, rispettivamente promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Provincia autonoma di Trento con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 aprile 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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