Corte costituzionale

Ordinanza n. 61/2015

Corte cost., ord. 16 aprile 2015, n. 61

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
61/2015
Data di deposito
16 aprile 2015
Data di decisione
24 marzo 2015
Esito
Estinzione del processo
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Paolo Grossi
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:61

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 25, legge n. 228 del 24 dicembre 2012
  • art. 1, comma 299, legge n. 228 del 24 dicembre 2012
  • art. 1, comma 28, legge n. 228 del 24 dicembre 2012

Parametri

  • art. 75, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 79, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 3, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
  • art. 9, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
  • art. 10, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
  • art. 10-bis, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
  • art. 104, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 38318

Sono estinti i processi relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 25, 28 e 299, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, impugnati - in riferimento agli artt. 75, 79 e 104, primo comma, dello statuto del Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), 3, 9, 10 e 10- bis del d.lgs. n. 268 del 1992 e al principio di leale collaborazione - dalle Province autonome di Bolzano e di Trento, nella parte in cui prevedono che le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'importo del contributo unificato dovuto per determinate tipologie di controversie avanti la giustizia amministrativa e dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale sono riservate al bilancio statale. Infatti, le rinunce ai ricorsi da parte delle Province autonome - in ottemperanza all'accordo concluso con il Governo in data 15 ottobre 2014 - seguite dall'accettazione del Presidente del Consiglio dei ministri determinano l'estinzione dei processi ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. - Nel senso che la rinuncia della parte ricorrente, accettata dalla parte costituita, comporta l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 197/2014, 141/2014, 54/2014 e 40/2014; ordinanze nn. 281/2014, 196/2014 e 38/2014.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale riguardanti ulteriori disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), promosse, con i ricorsi di cui in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Provincia autonoma di Trento;

riuniti i giudizi,

dichiara estinti i processi relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 25, 28 e 299, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2013), e dell'art. 1, comma 25, lettera b), numero 4), e 28, della medesima legge n. 228 del 2012, rispettivamente promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Provincia autonoma di Trento con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 aprile 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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