Corte costituzionale
Ordinanza n. 271/2015
Corte cost., ord. 17 dicembre 2015, n. 271
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 271/2015
- Data di deposito
- 17 dicembre 2015
- Data di decisione
- 2 dicembre 2015
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:271
Norme oggetto del giudizio
- art. 22, comma 2, decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014
- legge n. 89 del 23 giugno 2014
Parametri
- art. 75, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 79, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 80, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 103, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 104, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 9, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 81, comma 2, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 38677
E' estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento a plurimi parametri statutari - dell'art. 22, comma 2, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89. Infatti, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso (in ottemperanza all'accordo concluso con il Governo in data 15 ottobre 2014, il quale al punto 15 prevede l'impegno di ritirare i ricorsi promossi contro lo Stato innanzi alle diverse giurisdizioni relativi alle impugnative di leggi o di atti consequenziali in materia di finanza pubblica) determina, in quanto accettata dalla parte resistente costituita, l'estinzione del processo. Sull'estinzione del processo a seguito di accettazione della rinuncia al ricorso da parte dell'ente resistente costituitosi in giudizio, v., ex plurimis e da ultimo, le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 124/2015 e 65/2015; ordinanze nn. 224/2015, 213/2015, 208/2015 e 203/2015.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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