Corte costituzionale
Sentenza n. 89/2014
Corte cost., sent. 10 aprile 2014, n. 89
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 89/2014
- Data di deposito
- 10 aprile 2014
- Data di decisione
- 7 aprile 2014
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:89
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, comma 24, bis, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
- legge n. 122 del 30 luglio 2010
Parametri
- art. 8, comma 1, n. 1), statuto regione Trentino Alto Adige
- Titolo VI, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 37864
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 24- bis , del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122) - impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento all'art. 8, primo comma, n. 1), e al Titolo VI dello Statuto trentino - in quanto stabilisce che le Regioni speciali e gli enti territoriali facenti parte di tali Regioni, in caso di proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, possono superare il limite imposto dall'art. 9, comma 28, del suddetto decreto a condizione che reperiscano risorse aggiuntive attraverso misure di riduzione e di razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno, e prevede, altresì, un criterio di priorità per le assunzioni dei lavoratori a tempo determinato in regime di proroga. Infatti, la censurata disposizione contempla un regime di favore per la Provincia autonoma perché consente ad essa, come a tutti gli altri enti ad autonomia differenziata, di procedere a nuove assunzioni nella misura in cui riescano a reperire le necessarie risorse, in deroga ai limiti posti dal citato art. 9, comma 28, qualificato dalla giurisprudenza costituzionale come principio di coordinamento della finanza pubblica. Peraltro, con specifico riguardo al criterio di "priorità" rispetto ai lavoratori da assumere, il legislatore statale non pone vincoli rigidi, ma lascia alle singole amministrazioni la scelta in ordine alle assunzioni da operare, con la sola richiesta di motivazione, ove necessitino di profili professionali specifici. Non si tratta, quindi, di una norma di dettaglio, ma di una norma che prescrive un criterio generale derogabile con adeguata motivazione. - Nel senso che la Regione, qualora ritenga lese le proprie competenze da norme contenute in un decreto legge, può riservare l'impugnazione successivamente all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, perché soltanto a partire da tale momento il quadro normativo assume un connotato di stabilità e la questione di legittimità costituzionale non rischia di essere vanificata dalla mancata conversione, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 232/2011. - Nel senso che gli atti di ratifica da parte del Consiglio provinciale delle delibere di impugnazione adottate in via d'urgenza dalla Giunta devono intervenire ed essere prodotti in giudizio non oltre il termine di costituzione della parte ricorrente, v. la citata sentenza n. 142/2012. - Sulla scusabilità dell'errore circa il mancato rispetto del termine per il deposito della ratifica consiliare della deliberazione della Giunta provinciale a proporre ricorso, v. le citate sentenze nn. 219/2013, 203/2012, 2012/2012, 178/2012 e 142/1012. - Nel senso che il principio salus rei publicae suprema lex esto non può essere invocato al fine di sospendere le garanzie costituzionali di autonomia degli enti territoriali stabilite dalla Costituzione, per cui lo Stato deve affrontare l'emergenza finanziaria attraverso rimedi che siano consentiti dall'ordinamento costituzionale, v. la citata sentenza n. 151/2012. - Per la qualificazione dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, come principio di coordinamento della finanza pubblica, v., da ultimo, la citata sentenza n. 61/2014.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 24-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, promossa, in riferimento all'art. 8, primo comma, numero 1), e al Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 aprile 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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