Corte costituzionale
Sentenza n. 207/2014
Corte cost., sent. 16 luglio 2014, n. 207
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 207/2014
- Data di deposito
- 16 luglio 2014
- Data di decisione
- 9 luglio 2014
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- CASSESE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:207
Norme oggetto del giudizio
- art. 21, comma 3, alinea e lett. a), decreto-legge n. 63 del 4 giugno 2013
- legge n. 90 del 3 agosto 2013
Parametri
- art. 36, statuto regione Sicilia
- art. 37, statuto regione Sicilia
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
Massime
Massima n. 38087
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 36 e 37 dello statuto siciliano e 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, l'art. 21, comma 3, alinea e lett. a ), del d.l. 4 giugno 2013, n. 63 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2013, n. 90), nella parte in cui ricomprende nell'aumento di gettito derivante dalle misure previste dagli artt. 14 e 16 del medesimo d.l. (rispettivamente, innalzamento e proroga del regime di detrazione fiscale per interventi di miglioramento dell'efficienza energetica negli edifici; e proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di immobili) anche i tributi riscossi nella Regione siciliana. L'impugnata disciplina, priva di una clausola di salvaguardia che ne sancisca l'inapplicabilità agli enti ad autonomia differenziata in caso di contrasto con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, viola l'autonomia finanziaria garantita alla Regione siciliana perché - nel disporre che l'aumento di gettito in questione confluisca nel bilancio statale, includendovi anche quello relativo a tributi riscossi nel territorio siciliano - non rispetta una delle condizioni stabilite dall'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 per derogare al principio di attribuzione alla Regione di tutte le imposte statali riscosse nell'isola, vale a dire la novità dell'entrata tributaria da riservare allo Stato. Infatti, nella nozione di nuova entrata tributaria non rientra il maggior gettito previsto come effetto indotto delle misure di cui ai citati artt. 14 e 16, risultante dalla differenza tra il costo delle agevolazioni fiscali ivi introdotte e i maggiori introiti per imposte dirette ed IVA conseguenti all'incremento delle attività economiche derivante dalla loro agevolazione. Si tratta di tributi già dovuti in base alla precedente normativa fiscale, il cui gettito non muta per il mutare della norma ma aumenta ( rectius , potrebbe aumentare) per l'ipotizzato effetto incentivante sugli investimenti nei settori specifici interessati dalle norme. - Per il costante insegnamento secondo cui il giudizio in via principale, a differenza di quanto accade per il giudizio in via incidentale, può concernere questioni sollevate sulla base di interpretazioni prospettate dal ricorrente come possibili, v. le citate sentenze nn. 255/2013, 228/2003, 412/2001, 244/1997 e 242/1989. - Sul principio della necessaria allegazione del danno lamentato dalla parte ricorrente nei giudizi in via principale, v. la citata sentenza n. 246/2012. - Sulla necessità che l'entrata tributaria da riservare allo Stato, in deroga al principio di attribuzione alla Regione siciliana di tutte le imposte statali riscosse nell'isola, sia destinata a finalità contingenti o continuative dello Stato, specificate dalla legge, v. le citate sentenze nn. 241/2012 e 135/2012. -Per l'orientamento secondo cui può essere considerata nuova entrata tributaria anche la maggiore entrata derivante da disposizioni legislative che aumentano le aliquote di tributi preesistenti, v. le citate sentenze nn. 97/2013, 143/2012 e 348/2000. - Sull'esclusione del carattere di novità dell'entrata tributaria relativamente a somme già dovute in base alla precedente normativa fiscale, v. la citata sentenza n. 241/2012. - Per l'affermazione che l'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 assicura alla Regione siciliana il gettito derivante dalla «capacità fiscale» che si manifesta nel suo territorio, e cioè dai rapporti tributari che sono in esso radicati, in ragione della residenza fiscale del soggetto produttore del reddito colpito o della collocazione nell'ambito territoriale regionale del fatto cui si collega il sorgere dell'obbligazione tributaria, v. la citata sentenza n. 306/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 3, alinea e lettera a), del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2013, n. 90, nella parte in cui ricomprende nell'aumento di gettito derivante dalle misure previste dagli artt. 14 e 16 del d.l. n. 63 del 2013 anche i tributi riscossi nella Regione siciliana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2014.
F.to:
Sabino CASSESE, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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