Corte costituzionale
Sentenza n. 170/2014
Corte cost., sent. 11 giugno 2014, n. 170
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 170/2014
- Data di deposito
- 11 giugno 2014
- Data di decisione
- 11 giugno 2014
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- CASSESE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:170
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge n. 164 del 14 aprile 1982
- art. 4, legge n. 164 del 14 aprile 1982
- art. 31, comma 6, decreto legislativo n. 150 del 1° settembre 2011
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 38015
È inammissibile l'intervento spiegato dall'Avvocatura per i diritti LGBTI nel giudizio di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 2 Cost., degli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164, nella parte in cui prevedono l'automatico scioglimento del matrimonio quale effetto della sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei due coniugi. Tale associazione non è parte del giudizio a quo e non è titolare di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. - Per l'affermazione che la partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo , oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale, ai sensi degli artt. 3 e 4 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, v. le citate sentenze nn. 237/2013, 82/2013, 272/2012, 349/2007, 279/2006 e 291/2001.
Massima n. 38016
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 2 Cost., gli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione del sesso), nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti e gli obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore. Il cosiddetto "divorzio imposto", introdotto dalla normativa censurata, realizza un inadeguato bilanciamento tra l'interesse dello Stato a mantenere fermo il modello eterosessuale del matrimonio ed i contrapposti diritti maturati dai due coniugi nel contesto della precedente vita di coppia. In particolare, la situazione di due coniugi che, nonostante la rettificazione dell'attribuzione di sesso ottenuta da uno di essi, intendano non interrompere la loro vita di coppia, si pone evidentemente fuori dal modello del matrimonio - la cui prosecuzione è impedita dal venir meno del requisito dell'eterosessualità - ma non è neppure equiparabile ad una unione di soggetti dello stesso sesso, poiché ciò equivarrebbe a cancellare, sul piano giuridico, un pregresso vissuto, nel cui contesto quella coppia ha maturato reciproci diritti e doveri, anche di rilievo costituzionale, che, seppur non più declinabili all'interno del modello matrimoniale, non sono, per ciò solo, tutti necessariamente sacrificabili. Non è possibile la reductio ad legitimitatem della normativa censurata mediante una pronuncia manipolativa, che sostituisca il divorzio automatico con un divorzio a domanda, perché ciò equivarrebbe a rendere possibile il perdurare del vincolo matrimoniale tra soggetti del medesimo sesso, in contrasto con l'art. 29 Cost. E', quindi, compito del legislatore introdurre con la massima sollecitudine una forma alternativa - e diversa dal matrimonio - che consenta ai due coniugi di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione di assoluta indeterminatezza, per il profilo dell'attuale deficit di tutela dei diritti dei soggetti coinvolti. - Per l'affermazione che, sebbene sia possibile ricavare dall'interpretazione in via estensiva degli artt. 8 e 12 CEDU il diritto a contrarre matrimonio anche per le coppie omosessuali, è riservata alla discrezionalità legislativa nazionale - in assenza di un consensus europeo sul tema delle unioni omosessuali - la possibilità di prevedere eventuali forme di tutela per le coppie appartenenti al medesimo sesso, in virtù del margine di apprezzamento riconosciuto ai singoli Stati, v. le citate sentenze H. c. Finlandia , 13 novembre 2012 e Schalk and Kopf c. Austria , 22 novembre 2010. - Per l'affermazione che la nozione di matrimonio, presupposta dal Costituente, cui conferisce tutela l'art. 29 Cost., è quella definita dal codice civile del 1942, che stabiliva, e tuttora stabilisce, che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso, v. la citata sentenza n. 138/2010. - Per l'affermazione che nella nozione di "formazione sociale" di cui all'art. 2 Cost. è da annoverare anche l'unione omosessuale, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri, dovendosi escludere che l'aspirazione a tale riconoscimento sia realizzabile solo attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio, e spettando al Parlamento il compito di individuare le forme di garanzia e di riconoscimento delle suddette unioni e alla Corte costituzionale il compito di tutelare specifiche situazioni in sede di controllo di ragionevolezza della legge, v. la citata sentenza n. 138/2010. - Per l'affermazione che la coppia di persone dello stesso sesso costituisce una forma di comunità, connotata dalla stabile convivenza tra due persone, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, v. la citata sentenza n. 138/2010.
Massima n. 38017
È costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 l'art. 31, comma 6, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 - recante norme in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione - nella parte in cui non prevede che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli i diritti e gli obblighi della coppia medesima, con modalità da statuirsi del legislatore. Il d.lgs. n. 150 del 2011, nell'abrogare l'art. 4 della legge n. 164 del 1982 (dichiarato costituzionalmente illegittimo), lo ha sostituito con l'art. 31, comma 6, che ne ripete, con minima ininfluente variante lessicale, identicamente il contenuto.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore;
2) dichiara, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui non prevede che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2014.
F.to:
Sabino CASSESE, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Allegato:Ordinanza emessa all'udienza del 10 giugno 2014ORDINANZAVisti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale, introdotto con ordinanza della Prima sezione civile della Corte di cassazione, depositato il 6 giugno 2013 (n. 214 del registro ordinanze 2013).Rilevato che in tale giudizio è intervenuta l'Avvocatura per i diritti LGBTI (Associazione nazionale di promozione sociale iscritta a n. 116, sezione F, del registro delle APS presso la Provincia di Bergamo), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., con atto depositato il 4 novembre 2013;che detta Associazione non è stata parte nel giudizio a quo;che la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, cfr. le ordinanze allegate alle sentenze n. 237 e n. 82 del 2013, n. 272 del 2012, n. 349 del 2007, n. 279 del 2006 e n. 291 del 2001) è nel senso che la partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale);che a tale disciplina è possibile derogare - senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità - soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura;che, pertanto, l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente non deve derivare, come per tutte le altre situazioni sostanziali governate dalla legge denunciata, dalla pronuncia della Corte sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma dall'immediato effetto che la pronuncia della Corte produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo;che pertanto - essendo l'Avvocatura per i diritti LGBTI titolare non già di un interesse direttamente riconducibile all'oggetto del giudizio principale, sibbene di un mero indiretto, e più generale, interesse, connesso al suo scopo statutario, a diffondere la cultura e il rispetto dei diritti delle persone omosessuali, bisessuali, transessuali e intersessuali - il suo intervento, in questo giudizio, deve essere dichiarato inammissibile.per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibile l'intervento dell'Avvocatura per i diritti LGBTI.F.to: Sabino Cassese, Presidente
Testo integrale
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