Corte costituzionale
Sentenza n. 169/2014
Corte cost., sent. 11 giugno 2014, n. 169
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 169/2014
- Data di deposito
- 11 giugno 2014
- Data di decisione
- 11 giugno 2014
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:169
Norme oggetto del giudizio
- art. 43, comma 8, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
- legge n. 214 del 22 dicembre 2011
Parametri
- art. 8, comma 1, n. 13, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, comma 1, n. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 14, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 20 gennaio 1973
- art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 22 marzo 1974
- art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 22 marzo 1974
Massime
Massima n. 38014
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 8, comma 1, n. 13, 9, comma 1, n. 9, e 14 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, nonché dell'art. 4 del d.P.R. n. 115 del 1973 e degli artt. 5 e 8 del d.P.R. n. 381 del 1974, l'art. 43, comma 8, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge n. 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui - nel prevedere che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha il compito di individuare, d'intesa con le Regioni e con le Province autonome, le grandi dighe per le quali siano necessarie e urgenti l'adozione di interventi nonché la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi - si applica anche alla Provincia di Trento. Infatti, in tema di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche, e di utilizzazione delle acque pubbliche, esistono delle competenze delle Province autonome, rispetto alle quali il legislatore non può attribuire ad organi statali funzioni amministrative. Una tale interferenza non può essere giustificata neanche dall'esigenza di coordinamento e collaborazione tra Stato e Province autonome a fini di tutela dai rischi idrogeologici, in quanto tale ultima esigenza è già sottesa alla disciplina del procedimento di adozione del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, il quale contempla modalità di collaborazione specifiche e paritarie. Gli effetti della pronuncia si estendono alla Provincia di Bolzano. - Sulla tempestività del ricorso, nei casi di delibera adottata in via d'urgenza dalla Giunta, v. la citata sentenza n. 142/2012. - Sull'affidamento nella tempestività del ricorso ingenerato prima della sentenza n. 142/2012, v. le citate sentenze nn. 138/2014, 99/2014, 89/2014, 72/2014, 61/2014. - Sulla competenza delle Province autonome in materia di utilizzazione delle acque, v. la citata sentenza n. 412/1994. - Sulla competenza primaria delle Province autonome in materia di attività relative alla difesa del suolo, anche con riguardo alla salvaguardia per i rischi derivanti da dissesto idrogeologico, v. la citata sentenza n. 109/2011.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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