Corte costituzionale
Sentenza n. 145/2014
Corte cost., sent. 28 maggio 2014, n. 145
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 145/2014
- Data di deposito
- 28 maggio 2014
- Data di decisione
- 19 maggio 2014
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:145
Norme oggetto del giudizio
- art. 7-bis, comma 3, decreto-legge n. 43 del 26 aprile 2013
- art. 7-bis, comma 5, decreto-legge n. 43 del 26 aprile 2013
- legge n. 71 del 24 giugno 2013
Parametri
- art. 43, statuto regione Sicilia
- art. 36, statuto regione Sicilia
- art. 37, statuto regione Sicilia
- art. 2, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
Massime
Massima n. 37971
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7- bis , commi 3 e 5, del d.l. 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 - impugnato dalla Regione siciliana, in riferimento all'art. 43 dello statuto ed al principio di leale collaborazione - che destina le maggiori entrate derivanti dalla rideterminazione delle misure dell'imposta fissa di bollo agli interventi per la ricostruzione privata nei territori della regione Abruzzo e all'incremento del fondo per interventi strutturali di politica economica. Infatti, la lamentata mancanza di una clausola di salvaguardia che rimetta l'applicazione delle disposizione censurate alle procedure di recepimento previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, non tiene conto che, in realtà, le norme di attuazione sono già state adottate, in particolare con l'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965. Pertanto, non chiarendo in che modo la previsione di una clausola di salvaguardia avrebbe potuto impedire il preteso vulnus all'art. 43 dello statuto ed all'invocato principio di leale collaborazione, la ricorrente Regione non ha illustrato adeguatamente le ragioni per le quali le disposizioni impugnate avrebbero violato i parametri costituzionali invocati.
Massima n. 37972
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 43 dello statuto della Regione Sicilia e del principio di leale collaborazione, l'art. 7- bis , commi 3 e 5, del d.l. 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nella parte in cui riserva allo Stato il maggior gettito tributario - derivante dalla rideterminazione delle misure dell'imposta fissa di bollo - riscosso nell'anno 2013 nell'ambito del territorio della Regione siciliana. Infatti, dalla lettura congiunta dei commi 4 e 5 dell'art. 7- bis emerge la destinazione al fondo per interventi strutturali di politica economica istituito dall'art. 10, comma 5, del d.l. n. 282 del 2004, destinazione questa che non può essere riconosciuta come specifica. Non è integrata, pertanto, una delle tre condizioni (la natura tributaria, la novità e la specifica destinazione dell'entrata) richieste dall'art. 36, primo comma, dello statuto, in combinato disposto con l'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965, affinché eccezionalmente si possa riservare allo Stato il gettito delle entrate tributarie. - Sull'art. 36 dello statuto siciliano, v. la citata sentenza n. 241/2012. - Sul riconoscimento del carattere della novità di una entrata per il solo fatto di derivare da un atto impositivo nuovo, in mancanza del quale essa non si sarebbe verificata, rilevando la novità del provento e non la novità del tributo, v., ex plurimis, le sentenze nn. 265/2012, 241/2012, 143/2012, 348/2000, 198/1999 e 49/1972.
Massima n. 37973
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7- bis , commi 3 e 5, del d.l. 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, impugnato dalla Regione siciliana in riferimento all'art. 43 dello statuto e al principio di leale collaborazione, nella parte in cui prevede che il maggior gettito derivante dall'aumento dell'imposta fissa di bollo - realizzato nel periodo 2014-2019 nell'ambito del territorio della Regione siciliana - sia destinato alla concessione di contributi statali ai privati per la ricostruzione, riparazione o acquisto sostitutivo di immobili, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, danneggiati o distrutti nel sisma che ha colpito l'Abruzzo nel 2009. Infatti, emergendo con chiarezza dalla lettura congiunta dei commi 1 e 5 della predetta disposizione che tale entrata presenta il requisito della specifica destinazione, sono rispettate le tre condizioni richieste dall'art. 36, primo comma, dello statuto, in combinato disposto con l'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965, per l'eccezionale riserva allo Stato del gettito delle entrate tributarie, cioè quella della natura tributaria, della novità e, appunto, della sua specifica destinazione. - Sull'art. 36 dello statuto siciliano, v. la citata sentenza n. 241/2012. - Sul riconoscimento del carattere della novità di una entrata per il solo fatto di derivare da un atto impositivo nuovo, in mancanza del quale essa non si sarebbe verificata, rilevando la novità del provento e non la novità del tributo, v., ex plurimis, le sentenze nn. 265/2012, 241/2012, 143/2012, 348/2000, 198/1999 e 49/1972.
Massima n. 37974
Non è fondata, per erroneità del presupposto ermeneutico, la questione di legittimità costituzionaledell'art. 7- bis , commi 3 e 5, del d.l. 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, impugnato dalla Regione siciliana, in riferimento all'art. 43 dello statuto e al principio di leale collaborazione, nella parte in cui non indica per il periodo successivo all'esercizio 2019 la destinazione del maggior gettito derivante dall'aumento dell'imposta fissa di bollo riscosso nell'ambito del territorio della Regione siciliana. Infatti, non emergendo dalle disposizioni impugnate che tale maggior gettito continui ad essere riservato allo Stato anche dopo l'esercizio 2019, per quella data non opererà più il regime derogatorio alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 36 dello statuto e 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965, ma la suddetta regola generale si riespanderà automaticamente, senza necessità di un'esplicita previsione, in applicazione dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, secondo cui «Le leggi [...] che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre [...] i tempi in esse considerati». - Sull'art. 36 dello statuto siciliano, v. la citata sentenza n. 241/2012. - Sul riconoscimento del carattere della novità di una entrata per il solo fatto di derivare da un atto impositivo nuovo, in mancanza del quale essa non si sarebbe verificata, rilevando la novità del provento e non la novità del tributo, v., ex plurimis, le sentenze nn. 265/2012, 241/2012, 143/2012, 348/2000, 198/1999 e 49/1972.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7-bis, commi 3 e 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015) - convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 - nella parte in cui riserva allo Stato il maggior gettito tributario derivante da tali commi riscosso nell'anno 2013 nell'ambito del territorio della Regione siciliana;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7-bis, commi 3 e 5, del d.l. n. 43 del 2013 - convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2013 - promossa dalla Regione siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all'art. 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) - convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 - ed al principio di leale collaborazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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