Corte costituzionale
Sentenza n. 137/2014
Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 137
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 137/2014
- Data di deposito
- 21 maggio 2014
- Data di decisione
- 19 maggio 2014
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:137
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, lett. e), decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012
- art. 3, comma 1, lett. o), decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012
Parametri
- art. 8, n. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 17, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 24, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
- decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 20 gennaio 1973
- art. 10, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 22 marzo 1974
- art. 8, n. 19, statuto regione Trentino Alto Adige
- decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 2006
Massime
Massima n. 37944
Non spettava allo Stato e, per esso, al Presidente del Consiglio dei Ministri attribuire, con d.P.C.m. 20 luglio 2012 (Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici), poteri, compiti e funzioni all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, in relazione al servizio idrico, nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con conseguente annullamento delle lett. e ) ed o ) dell'art. 3, primo comma, del predetto decreto nella parte in cui si riferiscono anche alle Province autonome. Inoltre, gli effetti della pronuncia, fondandosi su motivi comuni ad entrambe le Province autonome, devono essere estesi alla Provincia autonoma di Bolzano. In particolare, la previsione di cui all'art. 3, primo comma, lett. e ), concernente il compito di "verificare la corretta redazione del Piano d'ambito, acquisita la valutazione già effettuata dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano sulla coerenza dei Piani d'ambito con la pianificazione regionale e provinciale di settore", contrasta con la disciplina speciale del servizio vigente nel territorio della Provincia autonoma di Trento, sulla base della normativa statutaria e di attuazione statutaria, che assegna alla medesima Provincia tutti i compiti inerenti alla gestione del servizio idrico. Analogamente, la previsione di cui all'art. 3, primo comma, lett. o ), concernente il compito di "definire ulteriori programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti, d'intesa con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano", lede la competenza provinciale, imponendo la definizione di ulteriori modalità di espletamento del servizio in contrasto con la riserva di disciplina e gestione integrale del servizio idrico fondata sullo statuto. Inoltre, la competenza che lo statuto di autonomia riserva alla Provincia autonoma di Trento a regolare integralmente il servizio idrico non può essere sostituita dalla competenza attribuita, a seguito della riforma del titolo V della Parte II della Costituzione, allo Stato in materia di «tutela della concorrenza» e di «tutela dell'ambiente», considerato che la suddetta riforma non restringe la sfera di autonomia già spettante alla Provincia autonoma. - Sulla inammissibilità del conflitto di attribuzione allorché la lesione derivi da un atto consequenziale ad altro non impugnato o costituisca pedissequa attuazione di norme primarie, v. rispettivamente le sent. nn. 369/2010, 144/2013 e 207/2012. - Sulla sussistenza del "tono costituzionale" del conflitto in caso di violazione delle attribuzioni statutarie della Provincia autonoma, v. la sentenza n. 287/2005. - Sulla competenza provinciale in materia di servizio idrico, v. le citate sentenza nn. 412/1994, 335/2008, 233/2013. - Sul rapporto tra competenze riservate dagli statuti autonomi alle Province e competenze esclusive devolute allo Stato a seguito della riforma del Titolo V della parte II della Costituzione, v. le sentenze nn. 357/2010 e 233/2013. - Sul limite che le funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas incontrano nelle competenze riconosciute dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, v. la summenzionata sentenza n. 233/2013. - Sulle clausole di salvaguardia delle norme statali con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, v. la sentenza n. 241/2012.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spettava allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, attribuire, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012 (Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), poteri, compiti e funzioni all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, in relazione al servizio idrico, nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e, per l'effetto, annulla le lettere e) ed o) dell'art. 3, comma 1, del predetto decreto, nella parte in cui si riferiscono anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 maggio 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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