Corte costituzionale
Ordinanza n. 268/2014
Corte cost., ord. 26 novembre 2014, n. 268
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 268/2014
- Data di deposito
- 26 novembre 2014
- Data di decisione
- 17 novembre 2014
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- NAPOLITANO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:268
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, bis, decreto-legge n. 225 del 29 dicembre 2010
- legge n. 10 del 26 febbraio 2011
Parametri
- art. 79, comma 2, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 104, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 2, comma 106, legge n. 191 del 23 dicembre 2009
Massime
Massima n. 38183
Sono estinti i giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1- bis , del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10) - impugnato dalle Province autonome di Bolzano e di Trento in riferimento agli artt. 79, secondo comma, e 104, primo comma, dello statuto trentino, al d.lgs. n. 268 del 1992, all'art. 2, comma 106, della legge n. 191 del 2009, nonché al principio di leale collaborazione - che riserva, per l'anno 2011, la quota dello 0,6 per cento del totale delle risorse finanziarie destinate ai progetti per i territori di confine (art. 2, comma 117, della legge n. 191 del 2009) alla copertura delle spese dell'organismo di indirizzo relative all'istruttoria e alla verifica dei medesimi progetti. Infatti, la rinuncia al ricorso (seguita all'abrogazione, a decorrere dal 30 giugno 2014, dei commi da 118 a 121 dell'art. 2 della legge n. 191 del 2009 ad opera dell'art. 1, comma 519, lett. c ), della legge n. 147 del 2013), accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del giudizio. - Per l'affermazione che l'intervenuta rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, v., ex multis , le citate ordinanze nn. 164/2013 e 55/2013.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara estinti i giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, rispettivamente promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Provincia autonoma di Trento con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2014.
F.to:
Paolo Maria NAPOLITANO, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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