Corte costituzionale

Ordinanza n. 268/2014

Corte cost., ord. 26 novembre 2014, n. 268

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
268/2014
Data di deposito
26 novembre 2014
Data di decisione
17 novembre 2014
Esito
Estinzione del processo
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuliano Amato
Presidente
NAPOLITANO
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:268

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, bis, decreto-legge n. 225 del 29 dicembre 2010
  • legge n. 10 del 26 febbraio 2011

Parametri

  • art. 79, comma 2, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 104, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
  • decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
  • art. 2, comma 106, legge n. 191 del 23 dicembre 2009

Massime

Massima n. 38183

Sono estinti i giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1- bis , del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10) - impugnato dalle Province autonome di Bolzano e di Trento in riferimento agli artt. 79, secondo comma, e 104, primo comma, dello statuto trentino, al d.lgs. n. 268 del 1992, all'art. 2, comma 106, della legge n. 191 del 2009, nonché al principio di leale collaborazione - che riserva, per l'anno 2011, la quota dello 0,6 per cento del totale delle risorse finanziarie destinate ai progetti per i territori di confine (art. 2, comma 117, della legge n. 191 del 2009) alla copertura delle spese dell'organismo di indirizzo relative all'istruttoria e alla verifica dei medesimi progetti. Infatti, la rinuncia al ricorso (seguita all'abrogazione, a decorrere dal 30 giugno 2014, dei commi da 118 a 121 dell'art. 2 della legge n. 191 del 2009 ad opera dell'art. 1, comma 519, lett. c ), della legge n. 147 del 2013), accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del giudizio. - Per l'affermazione che l'intervenuta rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, v., ex multis , le citate ordinanze nn. 164/2013 e 55/2013.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara estinti i giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, rispettivamente promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Provincia autonoma di Trento con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2014.

F.to:

Paolo Maria NAPOLITANO, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze