Corte costituzionale

Sentenza n. 97/2013

Corte cost., sent. 23 maggio 2013, n. 97

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
97/2013
Data di deposito
23 maggio 2013
Data di decisione
20 maggio 2013
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Marta Cartabia
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:97

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 2, decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2012
  • legge n. 44 del 26 aprile 2012
  • art. 4, comma 10, decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2012

Parametri

  • art. 36, statuto regione Sicilia
  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
  • art. 43, statuto regione Sicilia
  • art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
  • art. 27, legge n. 42 del 5 maggio 2009

Massime

Massima n. 37081

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 - che estende a tutto il territorio nazionale la modifica, in tributo proprio derivato delle Province, dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Parimenti risulta estesa la possibilità di variare l'aliquota dell'imposta predetta, variazione prevista dall'art. 17 comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 - nella parte in cui si applica alla Regione siciliana, in quanto l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore è un tributo erariale, sicché tale imposta rientra nel novero delle entrate che, ai sensi dell'art. 36 dello statuto siciliano e delle relative norme di attuazione, spettano alla Regione nella misura in cui sono riscosse nell'ambito del suo territorio. - Sulla qualificazione quale tributo erariale dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, v. citate ordinanza n. 250 del 2007 e sentenze n. 306 del 2004 e n. 138 del 1999. - Sull'affermazione secondo la quale i «tributi propri derivati», che sono istituiti e regolati dalla legge dello Stato, ma il cui gettito è destinato a un ente territoriale, conservano inalterata la loro natura di tributi erariali, v. citate sentenze n. 123 del 2010, n. 216 del 2009, n. 397 del 2005, n. 37 del 2004, n. 296 del 2003. - In tema di eccezione al principio della devoluzione delle entrate tributarie erariali a favore della Regione (art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965), v. citata sentenza n. 241 del 2012.

Massima n. 37082

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 10 dell'art. 4, del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012 - che dispone l'abrogazione, a decorrere dal 1° aprile 2012, dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica dovuta ai Comuni per le utenze ad uso domestico e alle Province per le utenze ad uso non abitativo, uniformando così gli enti locali delle autonomie speciali a quelli delle Regioni ordinarie. Contemporaneamente, il medesimo comma 10 dispone che il minor gettito, derivante dall'abrogazione della suddetta addizionale, pari a complessivi 180 milioni di euro per l'anno 2012 e 239 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, sia reintegrato agli enti medesimi dalle rispettive Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e di Bolzano mediante le risorse recuperate per effetto del minor concorso delle stesse alla finanza pubblica, disposto dall'art. 4, comma 11, del decreto-legge n. 16 del 2012 -, promossa in riferimento agli artt. 36 e 43 dello statuto speciale della Regione siciliana, agli artt. 2 e 4 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nonché al principio di leale collaborazione in relazione all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Infatti, se per un verso l'abrogazione comporta un minor gettito per gli enti locali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, per altro verso, con altra norma (art. 4, comma 11, del decreto-legge n. 16 del 2012) si dispone che il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica - stabilito dall'articolo 28 del decreto-legge n. 201 del 2011 - sia ridotto di una cifra corrispondente a quella da trasferire ai Comuni e alle Province a compensazione delle minori entrate derivanti dalla soppressione dell'addizionale alle accise sull'energia elettrica; sicché nel caso di specie, poiché al minor gettito derivante dalla novella legislativa si accompagna una corrispettiva riduzione del concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica, la norma censurata non effettua alcuna riduzione delle risorse disponibili alla Regione siciliana, né l'esercizio delle funzioni che le competono risulta in alcun modo compromesso. - Sulla riconducibilità delle accise tra le imposte di produzione, che sono imposte erariali e dunque di competenza esclusiva dello Stato, v. citate sentenze n. 52 del 2013 e n. 298 del 2009. - Sulla legittimazione del legislatore statale a modificare, diminuire o persino sopprimere i tributi erariali, senza che ciò comporti una violazione dell'autonomia finanziaria regionale, purché la riduzione non sia di entità tale da rendere impossibile lo svolgimento delle funzioni regionali o da produrre uno squilibrio incompatibile con le esigenze complessive della spesa regionale, v. citate sentenze n. 241 del 2012, n. 298 del 2009, n. 256 del 2007, n. 155 del 2006, n. 138 del 1999).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, nella parte in cui si applica alla Regione siciliana;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 10 dell'art. 4, del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012, promossa, in riferimento agli artt. 36 e 43 dello statuto speciale della Regione siciliana (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), agli artt. 2 e 4 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), nonché al principio di leale collaborazione in relazione all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), dalla Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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