Corte costituzionale

Sentenza n. 71/2013

Corte cost., sent. 16 aprile 2013, n. 71

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
71/2013
Data di deposito
16 aprile 2013
Data di decisione
8 aprile 2013
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
MAZZELLA
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:71

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2011

Parametri

  • art. 79, comma 1, lett. c), statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 103, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 104, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 37018

Spetta allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, disporre con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2011 (Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale), a valere sugli stanziamenti per l'anno 2010 e successivi, l'acquisizione al bilancio dello Stato delle risorse del «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale» già destinate alla macroarea costituita dai territori confinanti con la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol. Infatti, il ricorso si basa sull'erroneo assunto che, per effetto dell'art. 2, comma 5, del d.P.C.m. 13 ottobre 2011, la Provincia sia stata privata delle risorse che rappresentano il suo concorso agli obiettivi di perequazione e di solidarietà, ai sensi dell'art. 79, comma 1, lettera c ), dello statuto, e del tutto esautorata dalla loro gestione operativa. Diversamente, con il d.P.C.m. 13 ottobre 2011 lo Stato, limitandosi a modulare l'esercizio della propria competenza in materia perequativa ex art. 119 Cost. ed in coerenza con le disposizioni introdotte dal nuovo art. 79, comma 4, dello statuto di autonomia, ha disposto la cessazione della contribuzione statale, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà in favore dei territori confinanti con le Regioni a statuto speciale, per la sola parte inerente a quelli contigui alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol. Ciò in ragione dei sopravvenuti finanziamenti facenti capo alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sostitutivi della perequazione statale introdotta in periodo antecedente alla entrata in vigore del nuovo art. 79 dello statuto della Regione stessa. - Sulla finalità perequativa dell'art. 119 Cost., v. citata sentenza n. 176 del 2012.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, disporre con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2011 (Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale), a valere sugli stanziamenti per l'anno 2010 e successivi, l'acquisizione al bilancio dello Stato delle risorse del «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale» già destinate alla macroarea costituita dai territori confinanti con la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2013.

F.to:

Luigi MAZZELLA, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 aprile 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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