Corte costituzionale

Sentenza n. 42/2013

Corte cost., sent. 15 marzo 2013, n. 42

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
42/2013
Data di deposito
15 marzo 2013
Data di decisione
11 marzo 2013
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:42

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 4, decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012
  • legge n. 27 del 24 marzo 2012

Parametri

  • art. 36, comma 1, statuto regione Sicilia
  • art. 2, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965

Massime

Massima n. 36964

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 27 del 2012 - il quale prevede la destinazione all'erario del maggior gettito derivante dall'aumento del contributo unificato stabilito dal comma 3 del medesimo articolo -, promossa in riferimento all'art. 36 dello statuto della Regione siciliana (r.d.lgs. n. 455 del 1946), alle correlate norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 1074 del 1965, e, in particolare, all'art. 2, nonché al principio di leale collaborazione. Infatti, posto che non è in dubbio la legittimità dell'incremento, destinato allo Stato dalla disposizione denunciata, del contributo unificato e neppure la sussistenza del requisito della novità, deve ritenersi sussistente nella specie anche il secondo requisito necessario per consentire la deroga al principio devolutivo, consistente nella specifica previsione legislativa di destinazione di detto incremento alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato, specificate nella medesima legge istitutiva, in quanto gli obiettivi di impiego sono dettagliatamente indicati sia nella originaria formulazione dell'art. 37 (cui la norma impugnata rinvia) che in quella vigente rispondono ad esigenze specifiche. Anche la questione proposta in riferimento al principio di leale collaborazione non è fondata, in quanto qualora il legislatore riservi all'erario "nuove entrate tributarie", il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni impone la previsione di un procedimento che contempli la partecipazione della Regione siciliana solamente se la determinazione in concreto del gettito derivante dalle nuove norme sia complessa e non anche, come nella specie, la determinazione di tale ammontare dipenda da elementi di agevole individuazione. - Sul principio di leale collaborazione che esige l'interlocuzione della Regione Siciliana quando la determinazione in concreto del gettito derivante dalle nuove norme sia complessa: v. citate sentenze n. 152, n. 288 del 2001, n. 348, n. 347 e n. 98 del 2000; tale condizione è insussistente nei casi in cui la determinazione di tale ammontare nei singoli casi concreti dipende da elementi di agevole individuazione: v. citata sentenza n. 143 del 2012. - In ordine all'eventuale attivazione del ricorso per conflitto di attribuzione da parte della Regione Siciliana qualora lo Stato, in sede di applicazione del riparto del tributo, dovesse determinare in modo erroneo la quota di spettanza della Regione: v. citata sentenza n. 143 del 2012.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione sull'impugnazione delle altre disposizioni contenute nel decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, nel testo modificato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, promossa, in riferimento all'art. 36 dello statuto della Regione siciliana (Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello statuto della Regione siciliana»), alle correlate norme di attuazione di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria) e, in particolare, all'art. 2, nonché al principio di leale collaborazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 marzo 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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