Corte costituzionale
Sentenza n. 42/2013
Corte cost., sent. 15 marzo 2013, n. 42
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 42/2013
- Data di deposito
- 15 marzo 2013
- Data di decisione
- 11 marzo 2013
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:42
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 4, decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012
- legge n. 27 del 24 marzo 2012
Parametri
- art. 36, comma 1, statuto regione Sicilia
- art. 2, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
Massime
Massima n. 36964
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 27 del 2012 - il quale prevede la destinazione all'erario del maggior gettito derivante dall'aumento del contributo unificato stabilito dal comma 3 del medesimo articolo -, promossa in riferimento all'art. 36 dello statuto della Regione siciliana (r.d.lgs. n. 455 del 1946), alle correlate norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 1074 del 1965, e, in particolare, all'art. 2, nonché al principio di leale collaborazione. Infatti, posto che non è in dubbio la legittimità dell'incremento, destinato allo Stato dalla disposizione denunciata, del contributo unificato e neppure la sussistenza del requisito della novità, deve ritenersi sussistente nella specie anche il secondo requisito necessario per consentire la deroga al principio devolutivo, consistente nella specifica previsione legislativa di destinazione di detto incremento alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato, specificate nella medesima legge istitutiva, in quanto gli obiettivi di impiego sono dettagliatamente indicati sia nella originaria formulazione dell'art. 37 (cui la norma impugnata rinvia) che in quella vigente rispondono ad esigenze specifiche. Anche la questione proposta in riferimento al principio di leale collaborazione non è fondata, in quanto qualora il legislatore riservi all'erario "nuove entrate tributarie", il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni impone la previsione di un procedimento che contempli la partecipazione della Regione siciliana solamente se la determinazione in concreto del gettito derivante dalle nuove norme sia complessa e non anche, come nella specie, la determinazione di tale ammontare dipenda da elementi di agevole individuazione. - Sul principio di leale collaborazione che esige l'interlocuzione della Regione Siciliana quando la determinazione in concreto del gettito derivante dalle nuove norme sia complessa: v. citate sentenze n. 152, n. 288 del 2001, n. 348, n. 347 e n. 98 del 2000; tale condizione è insussistente nei casi in cui la determinazione di tale ammontare nei singoli casi concreti dipende da elementi di agevole individuazione: v. citata sentenza n. 143 del 2012. - In ordine all'eventuale attivazione del ricorso per conflitto di attribuzione da parte della Regione Siciliana qualora lo Stato, in sede di applicazione del riparto del tributo, dovesse determinare in modo erroneo la quota di spettanza della Regione: v. citata sentenza n. 143 del 2012.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione sull'impugnazione delle altre disposizioni contenute nel decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, nel testo modificato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, promossa, in riferimento all'art. 36 dello statuto della Regione siciliana (Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello statuto della Regione siciliana»), alle correlate norme di attuazione di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria) e, in particolare, all'art. 2, nonché al principio di leale collaborazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 marzo 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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