Corte costituzionale
Sentenza n. 230/2013
Corte cost., sent. 23 luglio 2013, n. 230
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 230/2013
- Data di deposito
- 23 luglio 2013
- Data di decisione
- 16 luglio 2013
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:230
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 19, decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012
- legge n. 135 del 7 agosto 2012
- art. 6, comma 19, primo periodo, decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012
- art. 6, comma 19, secondo periodo, decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012
Parametri
- art. 3, comma 1, lett. p), statuto regione Sardegna
- art. 4, comma 1, lettera f), statuto regione Sardegna
- art. 6, statuto regione Sardegna
- art. 53, statuto regione Sardegna
- art. 4, comma 1, lettera g), statuto regione Sardegna
Massime
Massima n. 37353
E' inammissibile l'intervento spiegato dalla Compagnia italiana di navigazione Spa (CIN), poiché il giudizio promosso in via di azione è configurato come svolgentesi esclusivamente fra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche in via incidentale innanzi alla Corte.
Massima n. 37354
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 19, primo periodo, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 - la quale prevede che «Le convenzioni, di cui all'art. 1, comma 5- bis , lettera f ), del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125 (Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, stipulate con i soggetti aggiudicatari dei compendi aziendali, si intendono approvate e producono effetti a far data dalla sottoscrizione. Ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle suddette convenzioni è approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate» -, impugnato dalla Regione Sardegna in riferimento al principio di leale collaborazione nonché agli artt. 3, primo comma, lettera p ), 4, primo comma, lettere f ) e g ), 6 e 53 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), in quanto la disposizione non introduce alcun elemento nuovo e ulteriore in ordine al contenuto delle convenzioni e alla individuazione dei soggetti coinvolti nel relativo iter formativo, con conseguente difetto, in capo alla ricorrente, di un diretto e attuale interesse a sostenere l'impugnazione proposta. - In senso analogo, v. citate sentenze n. 346 del 2010 e n. 401 del 2007.
Massima n. 37355
E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 6, comma 19, secondo periodo, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 - secondo cui «ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle suddette convenzioni è approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate» -, nella parte in cui non contiene, dopo le parole «sentite le regioni interessate», le parole «e d'intesa con la Regione Sardegna», per violazione delle modalità di leale collaborazione, nella specie delineate dall'art. 53 dello statuto speciale, secondo il quale «la Regione è rappresentata nella elaborazione delle tariffe ferroviarie e della regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei che possano direttamente interessarla», modalità non garantita dalla formula «sentite le regioni interessate» della norma censurata, che si limita ad imporre la mera acquisizione del parere, risultando, invece, necessario un procedimento che assicuri un efficace coinvolgimento della Regione e che evoca, quindi, la figura dell'intesa fra i due enti.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 19, secondo periodo, del d.l. n. 95 del 2012, nella parte in cui non contiene, dopo le parole «sentite le regioni interessate», le parole «e d'intesa con la Regione Sardegna»;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 19, primo periodo, del d.l. n. 95 del 2012, promossa, in riferimento al principio di leale collaborazione nonché agli artt. 3, primo comma, lettera p), 4, primo comma, lettere f) e g), 6 e 53 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Allegato:Ordinanza letta all'udienza del 18 giugno 2013ORDINANZAVisto l'atto di costituzione in giudizio per intervento della Compagnia italiana di navigazione Spa (CIN).Considerato che il giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via di azione ai sensi dell'art. 127 Cost. e degli artt. 31 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), è configurato come svolgentesi esclusivamente fra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte a questa Corte in via incidentale;che pertanto, alla stregua della normativa in vigore e conformemente alla costante giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 245 e n. 114 del 2012, n. 246 del 2009, n. 405 del 2008 e n. 469 del 2005), non è ammesso l'intervento in tali giudizi di soggetti privi di potere legislativo;che la Compagnia italiana di navigazione Spa (CIN) è priva di potestà legislativa.per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibile l'intervento spiegato dalla Compagnia italiana di navigazione Spa (CIN) nel giudizio di legittimità costituzionale di cui al Registro Ricorsi n. 160 del 2012.F.to: Franco GALLO, Presidente
Testo integrale
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