Corte costituzionale
Sentenza n. 144/2013
Corte cost., sent. 20 giugno 2013, n. 144
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 144/2013
- Data di deposito
- 20 giugno 2013
- Data di decisione
- 17 giugno 2013
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:144
Parametri
- art. 36, comma 1, statuto regione Sicilia
- art. 2, comma 1, , anche in combinato disposto con gli artt. 17, lettera c), e 20 dello statuto, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
Massime
Massima n. 37158
E' inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione siciliana nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al decreto del Direttore generale delle finanze e del Ragioniere generale dello Stato 2 aprile 2012 (Determinazione del maggior gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, al netto del minor gettito dello stesso tributo da riconoscere alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, per gli anni 2006 e 2007, ai sensi dell'articolo 1, commi 235 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), in riferimento agli artt. 36, primo comma, dello statuto della Regione siciliana e 2, primo comma, del decreto del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, anche in combinato disposto con gli artt. 17, lett. c ), e 20 dello statuto. Deve escludersi che le lamentate violazioni statutarie e delle norme di attuazione possano essere determinate dal decreto in esame, atto meramente consequenziale della disposizione di legge non impugnata, la quale ha previsto l'attribuzione allo Stato del maggior gettito relativo alla tassa automobilistica regionale, al netto del minor gettito della stessa dipendente dalle esenzioni dovute agli ecoincentivi (art. 1, comma 235, della medesima legge n. 296 del 2006). Dalla pronuncia consegue l'assorbimento della decisione sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato. - In senso analogo, v. sentenze nn. 207/2012 e 369/2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione, promosso dalla Regione siciliana nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al decreto del Direttore generale delle finanze e del Ragioniere generale dello Stato 2 aprile 2012 (Determinazione del maggior gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, al netto del minor gettito dello stesso tributo da riconoscere alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, per gli anni 2006 e 2007, ai sensi dell'articolo 1, commi 235 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), in riferimento agli articoli 36, primo comma, del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), e 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), anche in combinato disposto con gli artt. 17, lettera c), e 20 dello statuto della Regione siciliana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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