Corte costituzionale

Ordinanza n. 30/2013

Corte cost., ord. 26 febbraio 2013, n. 30

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
30/2013
Data di deposito
26 febbraio 2013
Data di decisione
25 febbraio 2013
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Paolo Grossi
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:30

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 4, delibera legislativa Regione Siciliana n. 608 del 30 luglio 2012

Parametri

  • art. 12, comma 4, statuto regione Sicilia
  • art. 13, statuto regione Sicilia
  • art. 13, decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato n. 204 del 25 marzo 1947
  • art. 9, comma 2, decreto legislativo n. 373 del 24 dicembre 2003
  • art. 2, decreto legislativo n. 655 del 6 maggio 1948

Massime

Massima n. 36943

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 608 (Norme per l'introduzione del quoziente familiare in Sicilia), approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30 luglio 2012, proposta dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana in riferimento agli artt. 12, quarto comma e 13 dello statuto regionale, 13 del d.lgs. C.p.S. n. 204 del 1947, 9, comma 2, del d.lgs. n. 373 del 2003 e 2 del d.lgs. n. 655 del 1948, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto, successivamente alla impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana 19 settembre 2012, n. 50, con omissione integrale della disposizione oggetto di censura. L'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale siciliana, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale. - Nello stesso senso, v., da ultimo, le citate ordinanze nn. 308/2012 e 305/2012.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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