Corte costituzionale
Ordinanza n. 30/2013
Corte cost., ord. 26 febbraio 2013, n. 30
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 30/2013
- Data di deposito
- 26 febbraio 2013
- Data di decisione
- 25 febbraio 2013
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:30
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 4, delibera legislativa Regione Siciliana n. 608 del 30 luglio 2012
Parametri
- art. 12, comma 4, statuto regione Sicilia
- art. 13, statuto regione Sicilia
- art. 13, decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato n. 204 del 25 marzo 1947
- art. 9, comma 2, decreto legislativo n. 373 del 24 dicembre 2003
- art. 2, decreto legislativo n. 655 del 6 maggio 1948
Massime
Massima n. 36943
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 608 (Norme per l'introduzione del quoziente familiare in Sicilia), approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30 luglio 2012, proposta dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana in riferimento agli artt. 12, quarto comma e 13 dello statuto regionale, 13 del d.lgs. C.p.S. n. 204 del 1947, 9, comma 2, del d.lgs. n. 373 del 2003 e 2 del d.lgs. n. 655 del 1948, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto, successivamente alla impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana 19 settembre 2012, n. 50, con omissione integrale della disposizione oggetto di censura. L'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale siciliana, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale. - Nello stesso senso, v., da ultimo, le citate ordinanze nn. 308/2012 e 305/2012.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze