Corte costituzionale

Sentenza n. 71/2012

Corte cost., sent. 28 marzo 2012, n. 71

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
71/2012
Data di deposito
28 marzo 2012
Data di decisione
21 marzo 2012
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:71

Norme oggetto del giudizio

  • decreto legislativo n. 88 del 31 maggio 2011
  • art. 8, decreto legislativo n. 88 del 31 maggio 2011

Parametri

  • art. 43, statuto regione Sicilia

Massime

Massima n. 36183

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'intero decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sollevata dalla Regione siciliana in riferimento agli artt. «38 e 43» dello statuto speciale di autonomia e, «in particolare», dell'art. «9» [recte: 8] (recante le disposizioni transitorie e finali del decreto medesimo), nella parte in cui tale normativa - emessa in sede di prima attuazione dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42 - «non fa espressa menzione dell'inapplicabilità del Decreto legislativo alle Regioni a Statuto speciale né contiene alcun rinvio alle norme di attuazione dei rispettivi Statuti quale fonte normativa attraverso la quale regolare in tali Regioni gli interventi previsti dall'art. 119, quinto comma della Costituzione», va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione medesima per sopravvenuta carenza di interesse della Regione. In primo luogo, va rilevato che, nel giudizio di legittimità costituzionale, non trova applicazione l'istituto dell'inammissibilità della questione per acquiescenza o per il carattere confermativo del provvedimento impugnato; sicché l'omessa impugnazione di una disposizione di legge avente il medesimo contenuto di altra disposizione sopravvenuta non preclude l'autonoma impugnazione di quest'ultima e, nel caso di specie, impedisce di far derivare dalla mancata impugnazione dell'art. 16 della legge di delegazione n. 42 del 2009 l'inammissibilità del ricorso avente ad oggetto il decreto legislativo n. 88 del 2011, che al predetto art. 16 dà attuazione; di qui l'irrilevanza della mancata impugnazione del comma 1-bis dell'art. 16 della legge n. 42 del 2009. In secondo luogo, va osservato che, nel sollevare l'eccezione, la parte resistente inesattamente assume che la Regione abbia censurato il difetto di delega legislativa in ordine all'attuazione delle misure di cui al quinto comma dell'art. 119 Cost. nei confronti degli enti ad autonomia differenziata; difetto che, per la difesa dello Stato, sarebbe stato colmato dal sopravvenuto comma 1-bis dell'art. 16 della legge n. 42 del 2009. La ricorrente, in realtà, ha prospettato una censura radicalmente diversa da quella indicata dall'Avvocatura dello Stato, avendo dedotto l'illegittimità costituzionale dell'applicazione diretta alla Regione siciliana del decreto impugnato, indipendentemente dalla sussistenza di una valida delega legislativa; da ciò consegue l'irrilevanza dell'asserito ampliamento della delega. In terzo luogo, va evidenziato che il suddetto comma 1-bis dell'art. 16 non estende la delega contenuta in tale articolo agli enti ad autonomia differenziata; di qui la mancanza di fondamento normativo dell'eccezione. - In ordine all'istituto dell'inammissibilità della questione per acquiescenza o per il carattere confermativo del provvedimento impugnato, v. citate sentenze n. 187 e n. 165 del 2011, n. 40 del 2010, n. 98 del 2007, n. 74 del 2001, n. 20 del 2000. - Circa l'omessa impugnazione di una disposizione di legge avente il medesimo contenuto di altra disposizione sopravvenuta, il che non preclude l'autonoma impugnazione di quest'ultima, v. citate sentenze n. 298 del 2009, n. 443 e n. 430 del 2007, n. 383 e n. 62 del 2005, n. 287 e n. 272 del 2004.

Massima n. 36184

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intero decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare dell'art. 8 del medesimo decreto, proposta dalla Regione siciliana, in riferimento all'art. 43 dello statuto di autonomia, perché si basa sull'erroneo presupposto interpretativo che il decreto legislativo impugnato, in mancanza di un rinvio alla procedura pattizia prevista dall'art. 43 dello statuto siciliano, trovi «diretta e immediata applicazione nei confronti della Regione siciliana»; l'erroneità di tale assunto interpretativo risulta evidente dall'esame del quadro normativo di riferimento, dal quale si desume che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, il legislatore delegante, nel dare attuazione all'art. 119, quinto comma, Cost. nei confronti delle autonomie speciali, ha rinunciato - pur non essendo a ciò vincolato dal dettato del citato comma dell'art. 119 - a porre una disciplina unilaterale, preferendo, infatti, nella sua discrezionalità, regolare la materia mediante il rinvio a norme da determinarsi attraverso le particolari procedure legislative previste per l'attuazione degli statuti speciali. Difatti, nei confronti degli enti ad autonomia differenziata, si applica solo l'art. 27 della legge di delegazione n. 42 del 2009 e non anche l'art. 16 della stessa legge di delegazione, che prevede interventi perequativo-solidaristici; sicché l'impugnato decreto, al pari di tale art. 16 di cui costituisce attuazione, si riferisce alle sole Regioni ad autonomia ordinaria e non ha efficacia nei confronti della ricorrente Regione a statuto speciale. Ne consegue altresì che, in forza della scelta discrezionale operata dal legislatore statale attraverso l'art. 27, gli interventi di cui al quinto comma dell'art. 119 Cost. sono riservati, per quanto attiene alla Regione siciliana, alle procedure paritetiche di attuazione statutaria previste dall'art. 43 dello statuto siciliano. Va aggiunto che il decreto legislativo impugnato non trova applicazione nei confronti delle Regioni a statuto speciale neppure per gli interventi di perequazione infrastrutturale (ai quali espressamente si riferisce il comma 2 dell'art. 1 del medesimo decreto legislativo); infatti l'art. 27 riguarda tutte le misure di perequazione solidaristica, e, quindi, anche gli interventi di perequazione infrastrutturale. Non osta a tale conclusione il disposto dell'art. 22 della legge di delegazione, riguardante specificamente la perequazione infrastrutturale, il quale, pur essendo applicabile - per espressa statuizione del ricordato comma 2 dell'art. 1 della medesima legge - agli enti ad autonomia differenziata, non prevede alcuna riserva di competenza alle norme di attuazione degli statuti speciali, in quanto l'art. 22 (composto da due commi) è applicabile a detti enti non nella sua interezza ma limitatamente al comma 1, il quale non tocca, però, la disciplina sostanziale delle misure di cui al quinto comma dell'art. 119 Cost., ma si limita a porre alcuni criteri procedurali per la loro applicazione. In particolare, detto comma 1, «in sede di prima applicazione», disciplina la «ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla base delle norme vigenti, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali e aeroportuali». Tale ricognizione - poi disciplinata con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26 novembre 2010 - ha funzione meramente conoscitiva. Essa non integra una disciplina delle modalità di erogazione dei finanziamenti di cui al quinto comma dell'art. 119 Cost., ma costituisce solo il supporto cognitivo necessario alla interlocuzione fra Regioni e Stato che - in forza dell'art. 27 - deve avere luogo nell'àmbito delle procedure di attuazione statutaria. In altri termini, con valutazione che si inscrive nel campo delle scelte politiche compatibili con le previsioni del quinto comma dell'art. 119 Cost. (applicabile, per sua espressa previsione, a tutti gli enti territoriali e, quindi, anche agli enti ad autonomia differenziata), lo Stato ha inteso introdurre unilateralmente una disciplina di acquisizione di dati sulle infrastrutture (anche) degli enti ad autonomia speciale che non incide però in modo sostanziale sulla trattativa politica da svolgersi nell'àmbito delle procedure di attuazione statutaria alle quali fa rinvio l'art. 27. L'erroneità della premessa interpretativa della ricorrente circa la diretta applicabilità del decreto legislativo impugnato alla Regione siciliana e circa l'omessa previsione, nella legge di delegazione, di un rinvio alla procedura attuativa dello statuto d'autonomia per la disciplina degli interventi di cui all'art. 119, quinto comma, Cost. rende dunque priva di fondamento la censura formulata dalla ricorrente in relazione all'art. 43 dello statuto. Resta in tal modo assorbita ogni valutazione sulla correttezza dell'interpretazione dell'art. 38 dello statuto fornita dalla ricorrente e, in particolare, sia sulla possibilità di ascrivere il contributo di solidarietà previsto da detto articolo tra gli interventi di «perequazione infrastrutturale» sia sulla dedotta necessità di ricorrere alla procedura di attuazione statutaria per disciplinare tale particolare contributo. - Sugli interventi straordinari, aggiuntivi e diretti a garantire i servizi indispensabili alla tutela di diritti fondamentali di cui all'art. 119, quinto comma, Cost., v. citate sentenze n. 45 del 2008, n. 105 del 2007, n. 451 del 2006, n. 222 del 2005, n. 49 e n. 16 del 2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intero decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e in particolare dell'art. 8 del medesimo decreto, proposta dalla Regione siciliana, in riferimento all'art. 43 dello statuto di autonomia (r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello Statuto della Regione siciliana», convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2012.

F.to:

Franco GALLO, Presidente e Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze