Corte costituzionale

Sentenza n. 238/2012

Corte cost., sent. 26 ottobre 2012, n. 238

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
238/2012
Data di deposito
26 ottobre 2012
Data di decisione
22 ottobre 2012
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Sergio Mattarella
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:238

Norme oggetto del giudizio

  • decreto dirig. gen. Pres. Consiglio dei ministri del 1° giugno 2011

Parametri

  • art. 6, Costituzione
  • art. 8, n. 1), statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 278 del 22 marzo 1974
  • art. 8, n. 29), statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 36665

Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dello Stato, in relazione al provvedimento del Capo dell'ufficio dello sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2011, di riconoscimento del titolo di maestro di sci conseguito in Montenegro, poiché non sussiste la lesione della competenza costituzionale della ricorrente. Infatti, il provvedimento statale impugnato è stato rilasciato sulla base del presupposto della presentazione di una domanda di esercizio della professione in Italia e con la clausola espressa della «previa iscrizione al Collegio regionale dei Maestri di sci dove svolgerà la professione» e, quindi, non contrasta con la competenza legislativa primaria attribuita alla Provincia autonoma di Bolzano in materia di riconoscimento del titolo di maestro di sci ai fini dell'esercizio della professione nel suo territori, che matura soltanto con la richiesta di iscrizione al relativo albo. - Sulla necessità, ai fini dell'ammissibilità del conflitto di attribuzione, della necessità del livello costituzionale del medesimo, le Regioni possono sollevare conflitto di attribuzione qualora l'atto oggetto del conflitto provochi una lesione della sfera costituzionale di competenza, ai sensi dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dello Stato, in relazione al provvedimento del Capo dell'ufficio dello sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2011, di riconoscimento del titolo di maestro di sci conseguito in Montenegro dal sig. Marco Oddera, ai fini dell'esercizio in Italia della professione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Sergio MATTARELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 ottobre 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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