Corte costituzionale

Sentenza n. 207/2012

Corte cost., sent. 24 luglio 2012, n. 207

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
207/2012
Data di deposito
24 luglio 2012
Data di decisione
18 luglio 2012
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:207

Parametri

  • art. 8, comma 1, n. 1, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, comma 1, n. 3, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, comma 1, n. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, comma 1, n. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, comma 1, n. 6 nonchè integrativamente, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, comma 1, n. 7, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, comma 1, n. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, comma 1, n. 11, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, comma 1, n. 14, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, comma 1, n. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, comma 1, n. 17, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, comma 1, n. 18, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, comma 1, n. 21, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, comma 1, n. 22, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, comma 1, n. 24, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 20 gennaio 1973
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 22 marzo 1974
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 690 del 1° novembre 1973
  • art. 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 3, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 8, comma 1, n. 2, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, comma 1, n. 6 nonché integrativamente, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 36565

Va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri per ottenere la dichiarazione di non spettanza allo Stato del potere di disciplinare, con riferimento alla Provincia autonoma di Trento, il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, così come regolato dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni), dato che il provvedimento impugnato non costituisce pedissequa attuazione della norma primaria, di cui si eccepisce la mancata tempestiva impugnazione, e che la menomazione delle attribuzioni lamentata dalla Provincia autonoma ricorrente è autonomamente imputabile al provvedimento impugnato, e non già a questo quale mero e puntuale provvedimento attuativo ed esecutivo della norma, che nella specie (art. 146 del Codice dei beni culturali) rinvia ad un regolamento la disciplina della procedura autorizzatoria semplificata per interventi di lieve entità. - Sull'inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione contro atti meramente consequenziali, v. cit., sentenze n. 369 del 2010 e n. 386 del 2005.

Massima n. 36566

Va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri per ottenere la dichiarazione di non spettanza allo Stato del potere di disciplinare, con riferimento alla Provincia autonoma di Trento, il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, così come regolato dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni), dato che la propria pregressa partecipazione alla Conferenza unificata che ha approvato il provvedimento impugnato, non toglie che la Provincia abbia manifestato il proprio dissenso all'approvazione. - Conf., sull'ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione, in caso di dissenso manifestato anteriormente all'approvazione di normative oggetto di concertazione, sent. n. 275 del 2011, n. 39 del 2003, n. 507 del 2002 e n. 206 del 2001.

Massima n. 36567

E' stata dichiarata la spettanza allo Stato della potestà di disciplinare, nei confronti della Provincia autonoma di Trento, il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, come regolato dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni), perché asseritamente rientrante nella materia della tutela del paesaggio affidata alla sua potestà legislativa primaria, in quanto la disciplina di semplificazione dei procedimenti amministrativi è riconducibile alla finalità di definire i livelli essenziali delle prestazioni, che trascende l'ambito delle materie per assurgere a competenza idonea a investire ogni settore assicurando sull'intero territorio nazionale il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale dei diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle. - Sulla competenza trasversale del legislatore statale in tema di livelli essenziali delle prestazioni, v. sent. 164 del 2012, n. 322 del 2009, n. 282 del 2002). - Sulla qualificabilità come prestazioni, cui assicurare livelli essenziali, riguardo ai procedimenti amministrativi, v. sent. n. 164 del 2012, n. 322 del 2009, n. 299 e 398 del 2006).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spettava allo Stato disciplinare, nei confronti della Provincia autonoma di Trento, il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, come regolato dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni), impugnato dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso per conflitto di attribuzione indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze