Corte costituzionale
Sentenza n. 184/2012
Corte cost., sent. 12 luglio 2012, n. 184
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 184/2012
- Data di deposito
- 12 luglio 2012
- Data di decisione
- 4 luglio 2012
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Marta Cartabia
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:184
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 8, decreto-legge n. 70 del 13 maggio 2011
- art. 2, comma 9, decreto-legge n. 70 del 13 maggio 2011
- legge n. 106 del 12 luglio 2011
- art. 5, comma 9, decreto-legge n. 70 del 13 maggio 2011
- art. 5, comma 10, decreto-legge n. 70 del 13 maggio 2011
- art. 5, comma 11, decreto-legge n. 70 del 13 maggio 2011
- art. 5, comma 12, decreto-legge n. 70 del 13 maggio 2011
- art. 5, comma 13, decreto-legge n. 70 del 13 maggio 2011
- art. 5, comma 14, decreto-legge n. 70 del 13 maggio 2011
Parametri
- art. 36, statuto regione Sicilia
- art. 43, statuto regione Sicilia
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
- art. 14, lett. f), statuto regione Sicilia
- art. 20, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 36497
È inammissibile la questione di legittimità dell'articolo 2, commi 8 e 9, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106, promossa dalla Regione autonoma Siciliana in riferimento agli articoli 36 e 43 dello statuto della Regione Siciliana (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria), nonché del principio di leale collaborazione. Infatti, le relative censure risultano del tutto generiche, perché non sorrette da idonea argomentazione volta a chiarire quale lesione le disposizioni impugnate arrecherebbero alle competenze regionali asseritamente lese. D'altra parte, anche i parametri invocati dalla Regione sono assolutamente inconferenti, in quanto la ricorrente si è limitata a richiamare genericamente gli artt. 36 e 43 dello statuto regionale e l'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, relativi all'autonomia finanziaria della Regione Siciliana, senza specificare la ragione per cui il finanziamento con fondi comunitari del credito d'imposta, a beneficio dei datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato nuovi lavoratori, violerebbe le disposizioni statutarie relative alle entrate regionali. - Sulla inammissibilità per genericità delle censure nei giudizi di legittimità in via principale sentenze n. 185, n. 129, n. 114 e n. 68 del 2011, n. 278 e n. 45 del 2010).
Massima n. 36498
Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 commi 9, 10, 11, 12, 13 e 14, del decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 106 del 2011, promossa dalla Regione autonoma Siciliana, in riferimento agli artt. 14, lettera f ), e 20 dello statuto della Regione stessa. Il comma 12 dell'art. 5 impugnato specifica che le disposizioni dei commi 9, 10 e 11 si applicano «anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione», ciò rende operante la «clausola di salvaguardia» degli statuti speciali, la quale esclude l'applicabilità alla ricorrente dei censurati commi dell'art. 5, nella misura in cui non siano rispettosi delle competenze regionali garantite dallo statuto d'autonomia. Tale interpretazione delle disposizioni impugnate, che si fonda inequivocabilmente sul tenore letterale dell'art. 5, comma 12, è confermata del resto dai successivi commi 13 e 14 del medesimo articolo, che, esplicitamente fanno riferimento alle sole Regioni a statuto ordinario. Ne con segue che nessuna lesione può derivare dalle disposizioni impugnate alle competenze della Regione Siciliana in materia di urbanistica. Precedenti richiamati: - sulla clausola di salvaguardia: sentenze n. 64 del 2012, n. 342 del 2010, n. 412 del 2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità dell'articolo 2, commi 8 e 9, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106, promossa dalla Regione autonoma Siciliana in riferimento agli articoli 36 e 43 dello statuto della Regione Siciliana (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria), nonché del principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe ;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 commi 9, 10, 11, 12, 13 e 14, del decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 106 del 2011, promossa dalla Regione autonoma Siciliana, in riferimento agli artt. 14, lettera f), e 20 dello statuto della Regione Siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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