Corte costituzionale

Sentenza n. 143/2012

Corte cost., sent. 6 giugno 2012, n. 143

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
143/2012
Data di deposito
6 giugno 2012
Data di decisione
23 maggio 2012
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:143

Norme oggetto del giudizio

  • art. 37, comma 10, decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011
  • legge n. 111 del 15 luglio 2011

Parametri

  • art. 36, statuto regione Sicilia
  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965

Massime

Massima n. 36379

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, promosse, in riferimento all'art. 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, e al principio di leale cooperazione tra Stato e Regioni, laddove la Regione siciliana si duole dell'insussistenza della condizione richieste dal predetto art. 2 e, cioè, della «novità» del tributo medesimo. Infatti con riferimento alle controversie tributarie, le disposizioni contenute nell'art. 37 del decreto-legge n. 98 del 2011 hanno sostituito l'imposta di bollo (in precedenza dovuta dalle parti e rientrante tra i tributi il cui gettito era devoluto alla Regione siciliana) con il contributo unificato - che ha natura di «entrata tributaria erariale» ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 - e nel contempo, con il comma 10, hanno destinato allo Stato solamente il «maggior gettito» conseguitone in applicazione dei commi 6, 7, 8 e 9; sicché la norma impugnata concerne, quindi, solamente l'incremento di gettito scaturente dalla sostituzione dell'imposta di bollo con il contributo unificato. - Sulla natura del contributo unificato, v. citata sentenza n. 73 del 2005. - In tema di "nuova entrata" di cui all'art, 2 del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074: v. citata sentenza n. 348 del 2000.

Massima n. 36380

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 10, del decreto-legge n. 98 del 2011, nella parte in cui riserva allo Stato il maggior gettito derivante dall'incremento dell'importo del contributo unificato dovuto nelle cause civili e amministrative disposto dal precedente comma 6, in quanto la norma non prevederebbe la sua partecipazione al procedimento di ripartizione tra Stato e Regione del gettito derivante dall'applicazione del contributo unificato nelle cause che si svolgono in Sicilia. Infatti, quando il legislatore riserva all'erario «nuove entrate tributarie», il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni impone la previsione di un procedimento che contempli la partecipazione della Regione siciliana (la quale deve essere posta in grado di interloquire sulle scelte tecniche e sulle stime da effettuare e di rappresentare il proprio punto di vista), solamente se la determinazione in concreto del gettito derivante dalle nuove norme sia complessa; tale condizione non è ravvisabile rispetto alle operazioni dirette a distinguere, dopo l'aumento del contributo unificato disposto dall'art. 37, comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011, la quota del gettito conseguito in Sicilia corrispondente ai precedenti importi del contributo unificato da quella derivante dall'incremento di tali importi. - In senso analogo, v. citate sentenze n. 152 del 2011, n. 288 del 2001, n. 348, n. 347 e n. 98 del 2000.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separata pronuncia la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione siciliana con il ricorso iscritto al n. 103 del registro ricorsi 2011,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, promosse, in riferimento all'art. 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), e al principio di leale cooperazione tra Stato e Regioni, dalla Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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