Corte costituzionale

Sentenza n. 135/2012

Corte cost., sent. 31 maggio 2012, n. 135

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
135/2012
Data di deposito
31 maggio 2012
Data di decisione
21 maggio 2012
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:135

Norme oggetto del giudizio

  • art. 23, comma 21, decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011
  • legge n. 111 del 15 luglio 2011
  • art. 40, comma 2, alinea e lettera a, decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011

Parametri

  • art. 36, comma 1, statuto regione Sicilia
  • art. 2, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965

Massime

Massima n. 36345

In relazione alla questione di legittimità costituzionale concernente il combinato disposto degli artt. 23, comma 21, e 40, comma 2 [ rectius : alinea e lettera a)], del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, va preso atto che lo ius superveniens intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso, (costituito dall'art. 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) non ha comportato la cessazione della materia del contendere sia perché la disciplina relativa all'anno 2011 (primo periodo del comma 21) è rimasta immutata sia perché la censura della Regione è rivolta alla prevista riserva allo Stato del gettito dell'addizionale, indipendentemente dall'entità dell'addizionale stessa e dall'importo del suo gettito; donde la questione deve ritenersi estesa alla nuova formulazione dell'art. 23, comma 21, del decreto-legge n. 98 del 2011.

Massima n. 36346

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 23, comma 21 (sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall'art. 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), e 40, alinea e lettera a) del comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, promossa in riferimento al combinato disposto dell'art. 36, primo comma, del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e dell'art. 2, primo comma, del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, in quanto nella specie, contrariamente a quanto affermato dalla Regione, ricorrono nella specie tutte le condizioni richieste dalla normativa di attuazione statutaria per l'attribuzione allo Stato del gettito dell'addizionale erariale della tassa automobilistica riscossa nel territorio della Regione siciliana e cioè: a) la novità dell'entrata tributaria (che riguarda la novità del provento - nella specie derivante da un'addizionale - e non la novità del tributo); b) la destinazione del gettito, con apposite leggi, alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime (nella specie, il gettito dell'addizionale è utilizzato per la copertura di oneri diretti a perseguire «particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate» nella legge stessa).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 23, comma 21 (sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall'art. 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), e 40, alinea e lettera a) del comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, promossa - in riferimento al combinato disposto dell'art. 36, primo comma, del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e dell'art. 2, primo comma, del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia finanziaria) - dalla Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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