Corte costituzionale

Sentenza n. 13/2012

Corte cost., sent. 24 gennaio 2012, n. 13

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
13/2012
Data di deposito
24 gennaio 2012
Data di decisione
12 gennaio 2012
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:13

Massime

Massima n. 36043

Sono ammissibili gli scritti presentati da soggetti diversi da quelli contemplati dall'art. 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), interessati alla decisione sull'ammissibilità del referendum. - In senso analogo v. le citate sentenze nn. 28 e 24 del 2011.

Massima n. 36044

Non spetta alla Corte costituzionale - in sede di controllo di ammissibilità dei referendum - esprimere valutazioni circa eventuali profili di illegittimità costituzionale della legge oggetto della richiesta referendaria o della normativa di risulta (e ciò vale anche in caso di quesito riguardante una intera legge elettorale).

Massima n. 36045

Le leggi elettorali, che possono essere oggetto di referendum abrogativi, rientrano nella categoria delle leggi costituzionalmente necessarie, l'esistenza e la vigenza delle quali sono indispensabili per assicurare il funzionamento e la continuità di organi costituzionali. L'ammissibilità del referendum è pertanto assoggettata alle condizioni che i quesiti siano omogenei, riconducibili a una matrice razionalmente unitaria, che portino ad una coerente normativa residua, immediatamente applicabile, che non abbiano ad oggetto una legge elettorale nella sua interezza, che siano mirati cioè ad espungere dal corpo della legislazione elettorale solo alcune disposizioni, tra loro collegate e non indispensabili per la perdurante operatività dell'intero sistema. - In senso analogo v. le citate sentenze nn. 16 e 15 del 2008.

Massima n. 36046

Non può accogliersi l'istanza di autorimessione - prospettata dal Comitato referendario - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, terzo comma, della legge n. 352 del 1970, nella parte in cui prevede che il Presidente della Repubblica possa ritardare una sola volta l'entrata in vigore dell'abrogazione in quanto l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale che consenta la reiterazione del differimento potrebbe comportare, in caso di inerzia del legislatore e di ripetute reiterazioni, una grave incertezza che esporrebbe degli organi costituzionali a una paralisi del loro funzionamento.

Massima n. 36047

E' inammissibile la richiesta di referendum elettorale che non dia luogo alla cosiddetta auto-applicatività della normativa di risulta, onde consentire in qualsiasi momento il rinnovo delle assemblee rappresentative: il quesito, proponendo l'abrogazione totale della legge n. 270 del 2005, non soddisfa questa condizione in quanto l'abrogazione referendaria non produce la reviviscenza degli atti legislativi modificati e abrogati dalla legge n. 270 del 2005. La tesi della reviviscenza di disposizioni a séguito di abrogazione referendaria non può infatti essere accolta, perché si fonda su una visione «stratificata» dell'ordine giuridico, in cui le norme di ciascuno strato, pur quando abrogate, sarebbero da considerarsi quiescenti e sempre pronte a ridiventare vigenti. Ove fosse seguìta tale tesi, l'abrogazione, non solo in questo caso, avrebbe come effetto il ritorno in vigore di disposizioni da tempo soppresse, con conseguenze imprevedibili per lo stesso legislatore e per le autorità chiamate a interpretare e applicare tali norme, con ricadute negative in termini di certezza del diritto; principio che è essenziale per il sistema delle fonti e che, in materia elettorale, è di importanza fondamentale per il funzionamento dello Stato democratico. - In senso analogo v. la citata sentenza n. 422 del 1995.

Massima n. 36048

E' inammissibile la richiesta di referendum elettorale che provochi una lacuna legislativa che dovrebbe essere colmata mediante il ricorso a una disciplina né compresente né co-vigente con quella oggetto del referendum in quanto l'abrogazione, a séguito dell'eventuale accoglimento della proposta referendaria, di una disposizione abrogativa è inidonea a rendere nuovamente operanti norme che, in virtù di quest'ultima, sono state già espunte dall'ordinamento. All'abrogazione referendaria non consegue infatti alcuna reviviscenza delle norme abrogate dalla legge oggetto di referendum: il fenomeno della reviviscenza di norme abrogate, dunque, non opera in via generale e automatica e può essere ammesso soltanto in ipotesi tipiche e molto limitate, quali l'annullamento di norma espressamente abrogatrice da parte del giudice costituzionale. Tale annullamento ha effetti diversi rispetto alla abrogazione - legislativa o referendaria - il cui campo è più ristretto, in confronto a quello della illegittimità costituzionale. E' altresì inammissibile la richiesta di referendum elettorale per contraddittorietà e per assenza di chiarezza, in quanto sono oggetto del quesito solo gli enunciati che ordinano la sostituzione, e non le disposizioni che sono poste in luogo delle norme abrogate. Un referendum comporta però, in caso di esito positivo, l'abrogazione di disposizioni, non di norme: l'eventuale abrogazione delle disposizioni che contengono gli «ordini di sostituzione» non implica anche l'abrogazione delle norme che sostituiscono o modificano quelle abrogate, mentre la volontà del legislatore si è espressa non solo con le prime ma anche - e principalmente - con le seconde (ossia i «sottotesti»). I «sottotesti», non espunti dall'ordinamento, in molti casi avrebbero essi stessi - per il proprio contenuto oggettivo, incompatibile con le norme precedenti - efficacia abrogativa, mentre, nei rimanenti casi, sarebbero di difficile interpretazione, potendo così produrre effetti inconciliabili con l'intento referendario. - In senso analogo v. le citate sentenze nn. 28 e 24 del 2011, nn. 16 e 15 del 2008, n. 31 del 2000, n. 40 del 1997, n. 1 del 1956.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibili le richieste di referendum popolare per l'abrogazione, nei termini indicati in epigrafe, della legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica), richieste dichiarate legittime con ordinanza del 2 dicembre 2011 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 gennaio 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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