Corte costituzionale
Ordinanza n. 76/2012
Corte cost., ord. 30 marzo 2012, n. 76
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 76/2012
- Data di deposito
- 30 marzo 2012
- Data di decisione
- 21 marzo 2012
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:76
Massime
Massima n. 36237
Deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, per la quale in materia di danni da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o emoderivati, la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale non sarebbe rivalutata secondo il tasso di inflazione. La questione in esame riguarda, infatti, la stessa norma della quale è stata dichiarata, successivamente all'ordinanza di rimessione, l'illegittimità costituzionale con la sentenza n. 293 del 2011, sicché, in forza dell'efficacia ex tunc di tale pronuncia, è preclusa al giudice a quo una nuova valutazione della perdurante rilevanza della questione stessa che potrebbe giustificare la restituzione degli atti al giudice rimettente. - Sul divieto di nuova valutazione del giudice a quo in forza dell'efficacia ex tunc della dichiarazione di illegittimità costituzionale, vedi, ordinanze n. 85, n. 55, n. 19 e n. 5 del 2011, n. 298 e n. 222 del 2010, n. 325 del 2009.
Per questi motivi
per questi motivi
la CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 32 e 38 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Pistoia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 marzo 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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