Corte costituzionale

Ordinanza n. 48/2012

Corte cost., ord. 7 marzo 2012, n. 48

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
48/2012
Data di deposito
7 marzo 2012
Data di decisione
20 febbraio 2012
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:48

Norme oggetto del giudizio

  • art. 154, comma 1, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006

Massime

Massima n. 36128

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sollevata dal Giudice di pace di Anzio, nella parte in cui stabilisce che la tariffa del servizio idrico integrato è determinata tenendo conto anche «dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito», dato che il rimettente muove dall'erroneo presupposto che la valutazione di ammissibilità del referendum abrogativo popolare riguardante la disposizione denunciata implica un dubbio di legittimità costituzionale della medesima disposizione, ma non indica né i parametri costituzionali che sarebbero violati dalla denunciata disposizione né le ragioni dell'asserito contrasto con la Costituzione, limitandosi a rinviare alla sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2011, che ha dichiarato ammissibile il referendum abrogativo popolare. - Sulla rilevanza, nel giudizio di costituzionalità, delle pronunce di ammissibilità di un quesito referendario, conf. sentenze n. 45 del 2005 e n. 13 del 2012.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella parte in cui stabilisce che la tariffa del servizio idrico integrato va determinata tenendo conto anche «dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito», sollevata Giudice di pace di Anzio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 marzo 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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