Corte costituzionale
Ordinanza n. 48/2012
Corte cost., ord. 7 marzo 2012, n. 48
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 48/2012
- Data di deposito
- 7 marzo 2012
- Data di decisione
- 20 febbraio 2012
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:48
Norme oggetto del giudizio
- art. 154, comma 1, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
Massime
Massima n. 36128
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sollevata dal Giudice di pace di Anzio, nella parte in cui stabilisce che la tariffa del servizio idrico integrato è determinata tenendo conto anche «dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito», dato che il rimettente muove dall'erroneo presupposto che la valutazione di ammissibilità del referendum abrogativo popolare riguardante la disposizione denunciata implica un dubbio di legittimità costituzionale della medesima disposizione, ma non indica né i parametri costituzionali che sarebbero violati dalla denunciata disposizione né le ragioni dell'asserito contrasto con la Costituzione, limitandosi a rinviare alla sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2011, che ha dichiarato ammissibile il referendum abrogativo popolare. - Sulla rilevanza, nel giudizio di costituzionalità, delle pronunce di ammissibilità di un quesito referendario, conf. sentenze n. 45 del 2005 e n. 13 del 2012.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella parte in cui stabilisce che la tariffa del servizio idrico integrato va determinata tenendo conto anche «dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito», sollevata Giudice di pace di Anzio con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 marzo 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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