Corte costituzionale
Ordinanza n. 195/2012
Corte cost., ord. 19 luglio 2012, n. 195
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 195/2012
- Data di deposito
- 19 luglio 2012
- Data di decisione
- 17 luglio 2012
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:195
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 6, ter, decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
- legge n. 148 del 14 settembre 2011
Parametri
- art. 32, statuto regione Sicilia
- art. 33, statuto regione Sicilia
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1825 del 1° dicembre 1961
Massime
Massima n. 36527
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 32 e 33 dello statuto della Regione siciliana, nonché alle relative norme di attuazione in materia di demanio e patrimonio di cui al d.P.R. n. 1825 del 1961, dell'art. 6, comma 6- ter , del d.l. n. 138 del 2011, il quale stabilisce che possono costituire oggetto di «permuta demaniale» da parte dello Stato anche quei beni che, ubicati in Sicilia, perdono la loro destinazione a servizi di carattere nazionale. Infatti, la disciplina statutaria evocata non è pertinente non essendo essa, come interpretata dalla giurisprudenza costituzionale, suscettibile di produrre effetto rispetto alle situazioni sopravvenute alla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime e tenuto conto della circostanza che la disposizione impugnata implica una mera traslazione dei connotati pubblicistici da un immobile ad un altro al fine di consentirne una gestione economicamente più vantaggiosa, di tal che la censura prospettata, anziché investire una pretesa menomazione delle attribuzioni legislative costituzionalmente garantite, si risolve in una vindicatio rei concernente il potere di disposizione dei beni che potranno essere oggetto dei provvedimenti di permuta, tutelabile nelle competenti sedi giurisdizionali comuni. La ricorrente ha infine omesso di considerare che la disposizione impugnata esclude dalle operazioni di permuta tutti i beni comunque trasferibili agli enti pubblici territoriali ai sensi del d.lgs. n. 85 del 2010, ed inoltre che l'art. 19- bis dello stesso d.l. n. 138 del 2011 prevede espressamente che l'attuazione delle relative disposizioni debba avvenire, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione. - Relativamente alla riferibilità delle disposizioni degli artt. 32 e 33 dello Statuto della Regione siciliana al momento dell'entrata in vigore dello stesso, v. le citate sentenze nn. 31/1959 e 383/1991. - In relazione alla estraneità delle controversie riguardanti la titolarità di beni ( vindicatio rei ) alla competenza del giudice costituzionale, v. la citata sentenza n. 319/2011.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), promosse con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 6-ter, del suddetto decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, promossa, in riferimento agli articoli 32 e 33 dello statuto della Regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nonché alle relative norme di attuazione in materia di demanio e patrimonio, adottate con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1961, n. 1825 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di demanio e patrimonio), dalla Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 luglio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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