Corte costituzionale
Ordinanza n. 186/2012
Corte cost., ord. 12 luglio 2012, n. 186
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 186/2012
- Data di deposito
- 12 luglio 2012
- Data di decisione
- 4 luglio 2012
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:186
Norme oggetto del giudizio
- (Doc. XVI, n. 1), deliberazione della Camera dei deputati del 28 ottobre 2009
Parametri
- art. 37, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 36500
È inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione del 28 ottobre 2009 con la quale è stata negata l'autorizzazione a procedere nei confronti del sen. Altero Matteoli per i fatti oggetto di procedimento penale avanti al suddetto Tribunale, essendo stato il ricorso riproposto dopo che l'ordinanza n. 317 del 2011 aveva dichiarato improcedibile - a causa del ritardo nell'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 24 delle N.I. per i giudizi avanti alla Corte - un precedente conflitto di attribuzione e non potendo quello odierno considerarsi sostanzialmente diverso dal precedente. Infatti, gli asseriti aspetti di novità non valgono a mutare la sostanza del conflitto restando il nucleo delle doglianze il medesimo, vale a dire la sussistenza del potere della Camera di negare l'autorizzazione a procedere senza preventivamente sollevare conflitto di attribuzione nei confronti del provvedimento del Collegio per i reati ministeriali che aveva escluso la natura ministeriale del reato attribuito al sen. Matteoli, asseritamente discostandosi dalle indicazioni della sentenza della Corte n. 241 del 2009. Per consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale il conflitto dichiarato improcedibile non può essere riproposto, stante l'esigenza che esso si concluda in termini certi e non si protragga indefinitamente una situazione di conflittualità di poteri. - V. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 116/2003, ordinanze nn. 419/2007, 413/2007, 294/2006, 40/2004, 188/2003 e 153/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2012.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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