Corte costituzionale

Sentenza n. 45/2011

Corte cost., sent. 11 febbraio 2011, n. 45

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
45/2011
Data di deposito
11 febbraio 2011
Data di decisione
7 febbraio 2011
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:45

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, legge della Regione Basilicata n. 3 del 19 gennaio 2010
  • art. 1, comma 3, legge della Regione Basilicata n. 3 del 19 gennaio 2010
  • art. 1, legge della Regione Basilicata n. 19 del 5 febbraio 2010
  • art. 2, legge della Regione Basilicata n. 19 del 5 febbraio 2010
  • art. 3, legge della Regione Basilicata n. 19 del 5 febbraio 2010

Parametri

  • art. 5, comma 1, legge costituzionale n. 1 del 22 novembre 1999

Massime

Massima n. 35353

Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 1, commi 1 e 3 della legge della Regione Basilicata n. 3 del 2010 e gli artt. 1, 2 e 3 della legge regionale n. 19 del 2010, concernenti il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri, censurati in riferimento all'art. 5, comma primo, della legge costituzionale n. 1 del 1999, va disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa regionale per asserita carenza di «un interesse attuale e concreto a proporre l'impugnazione a causa del differimento dell'entrata in vigore della legge regionale n. 3 del 2010 alla decima legislatura regionale». Tale differimento non assume rilevanza ai fini della impugnazione della legge, poiché l'art. 127 Cost. individua il termine tassativo con riferimento alla data di pubblicazione della legge, e non alla sua efficacia, ed inoltre, in quanto la pubblicazione di una legge asseritamente lesiva del riparto costituzionale di competenze, è di per se stessa lesiva della competenza statale, a prescindere dalla produzione di effetti concreti.

Massima n. 35354

Sono costituzionalmente illegittimi l'art. 1, commi 1 e 3, della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 3 e l'art. 1 della legge della Regione Basilicata 5 febbraio 2010, n. 19 poiché, nel disciplinare il sistema elettorale regionale prima dell'approvazione dello statuto, violano la disciplina transitoria fissata dall'art. 5, primo comma, della legge costituzionale n. 1 del 1999 la quale richiede che «la legge elettorale segua nel tempo l'adozione del nuovo statuto, al fine di assicurare che il sistema di elezione sia in armonia con la forma di governo da essa definita». In tal modo il legislatore ha voluto evitare che il rapporto tra forma di governo regionale - la quale, ai sensi dell'art. 123, primo comma, Cost., deve essere determinata dagli statuti - e legge elettorale regionale possa presentare «aspetti di incoerenza dovuti all'inversione, temporale e logica, tra la prima e la seconda», e che l'entrata in vigore della legge elettorale prima dello statuto possa introdurre «elementi originari di disfunzionalità, sino all'estremo limite del condizionamento del secondo da parte della prima, in violazione o elusione del carattere fondamentale della fonte statutaria». Né può condividersi quanto sostenuto dalla difesa regionale secondo la quale le disposizioni impugnate costituirebbero norme di dettaglio, posto che esse, «eliminando la quota di candidati alla carica di consigliere regionale eletta con il sistema maggioritario sulla base di liste regionali concorrenti (cosiddetto listino), modificano significativamente il sistema di elezione delineato dal legislatore statale». Sul rapporto tra statuto regionale e legge elettorale, v. la citata sentenza n. 4 del 2010.

Massima n. 35355

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Basilicata 5 febbraio 2010, n. 19, promossa in riferimento all'art. 5, primo comma, della legge costituzionale n. 1 del 1999. Le disposizioni impugnate, pur intervenendo in tema di elezione del Presidente della Giunta e dei consiglieri regionali prima della approvazione del nuovo statuto regionale, si limitano a modificare in aspetti di dettaglio la disciplina delle leggi vigenti, atteso che l'art. 2 «àncora a un previo riparto tra le Province il numero dei seggi assegnati alle liste provinciali, introducendo, quindi, un mero meccanismo di distribuzione dei seggi tra circoscrizioni», mentre l'art. 3, rinviando l'entrata in vigore delle disposizioni della legge regionale n. 3 del 2010 alla successiva legislatura, investe «semplicemente l'aspetto dell'efficacia nel tempo delle stesse». Sullo spazio spettante al legislatore regionale in tema di elezione del Consiglio anteriormente alla approvazione del nuovo statuto, v. la citata sentenza n. 196 del 2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 3, della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 3 (Norme relative al sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali, ai sensi della legge 2 luglio 2004, n. 165 - Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione), e dell'art. 1 della legge della Regione Basilicata 5 febbraio 2010, n. 19 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 gennaio 2010, n. 3);

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Basilicata 5 febbraio 2010, n. 19 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 gennaio 2010, n. 3), promossa, in riferimento all'art. 5, primo comma, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2011.

Il Cancelliere

F.to: MELATTI

Testo integrale

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