Corte costituzionale
Sentenza n. 29/2011
Corte cost., sent. 26 gennaio 2011, n. 29
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 29/2011
- Data di deposito
- 26 gennaio 2011
- Data di decisione
- 12 gennaio 2011
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:29
Massime
Massima n. 35384
E' ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 7 aprile 2010, n. 51, recante disposizioni in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza come imputati. L'oggetto del quesito referendario è rappresentato da disposizioni legislative che non rientrano nelle categorie per le quali l'art. 75 Cost. preclude il ricorso al referendum , né possono considerarsi ad esse collegate. Inoltre, la legge n. 51 del 2010 non è una legge costituzionale o di revisione costituzionale, né una legge a contenuto costituzionalmente vincolato, né, infine, costituzionalmente necessaria. Quanto alla formulazione del quesito, esso presenta i necessari requisiti di omogeneità, chiarezza ed univocità. Infatti, la domanda referendaria risponde ad una matrice razionalmente unitaria e l'elettore è posto dinanzi all'alternativa di eliminare, ovvero di conservare, una disciplina differenziata del legittimo impedimento a comparire in udienza, applicabile ai soli titolari di cariche governative. Il quesito è, poi, chiaro ed univoco, investendo un'intera legge, che si compone di due soli articoli, e rivelando chiaramente l'intento dei promotori di ripristinare l'applicabilità ai titolari di cariche governative della disciplina comune di cui all'art. 420- ter cod. proc. pen., senza le integrazioni e specificazioni introdotte dalla disciplina che forma oggetto della richiesta referendaria.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 7 aprile 2010, n. 51 (Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza), dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione con ordinanza del 6 dicembre 2010.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2011.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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