Corte costituzionale

Sentenza n. 29/2011

Corte cost., sent. 26 gennaio 2011, n. 29

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
29/2011
Data di deposito
26 gennaio 2011
Data di decisione
12 gennaio 2011
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:29

Massime

Massima n. 35384

E' ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 7 aprile 2010, n. 51, recante disposizioni in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza come imputati. L'oggetto del quesito referendario è rappresentato da disposizioni legislative che non rientrano nelle categorie per le quali l'art. 75 Cost. preclude il ricorso al referendum , né possono considerarsi ad esse collegate. Inoltre, la legge n. 51 del 2010 non è una legge costituzionale o di revisione costituzionale, né una legge a contenuto costituzionalmente vincolato, né, infine, costituzionalmente necessaria. Quanto alla formulazione del quesito, esso presenta i necessari requisiti di omogeneità, chiarezza ed univocità. Infatti, la domanda referendaria risponde ad una matrice razionalmente unitaria e l'elettore è posto dinanzi all'alternativa di eliminare, ovvero di conservare, una disciplina differenziata del legittimo impedimento a comparire in udienza, applicabile ai soli titolari di cariche governative. Il quesito è, poi, chiaro ed univoco, investendo un'intera legge, che si compone di due soli articoli, e rivelando chiaramente l'intento dei promotori di ripristinare l'applicabilità ai titolari di cariche governative della disciplina comune di cui all'art. 420- ter cod. proc. pen., senza le integrazioni e specificazioni introdotte dalla disciplina che forma oggetto della richiesta referendaria.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 7 aprile 2010, n. 51 (Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza), dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione con ordinanza del 6 dicembre 2010.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2011.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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