Corte costituzionale

Sentenza n. 27/2011

Corte cost., sent. 26 gennaio 2011, n. 27

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
27/2011
Data di deposito
26 gennaio 2011
Data di decisione
12 gennaio 2011
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Franco Gallo
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:27

Massime

Massima n. 35379

Nel giudizio sull'ammissibilità di referendum sono ricevibili le memorie depositate da soggetti diversi dai presentatori della richiesta referendaria e dal Governo, e tuttavia interessati alla decisione. I suddetti scritti difensivi debbono intendersi come contributi contenenti argomentazioni potenzialmente rilevanti ai fini della decisione. Tale ricevibilità, però, non si traduce nel diritto dei medesimi soggetti di partecipare al procedimento e di illustrare in camera di consiglio le proprie deduzioni, ma comporta solo la facoltà per la Corte (ove questa lo ritenga opportuno) di consentire brevi integrazioni orali degli scritti, prima che i soggetti di cui all'art. 33 della legge n. 352 del 1970 (presentatori della richiesta e Governo) illustrino oralmente le proprie posizioni e, comunque, nel rispetto dei tempi richiesti dalla speditezza del procedimento. In senso analogo, v. le citate sentenze n. 17/2008, n. 16/2008, n. 15/2008, n. 49/2005, n. 48/2005, n. 47/2005, n. 46/2005 e n. 45/2005.

Massima n. 35380

Nel giudizio sull'ammissibilità di referendum la Corte deve valutare separatamente ciascun quesito referendario dichiarato legittimo dall'Ufficio centrale per il referendum , anche nel caso in cui sia stata dichiarata legittima una pluralità di quesiti attinenti alla stessa materia. Il potere attribuito dalla legge all'Ufficio centrale (e non alla Corte costituzionale) di "concentrare" le richieste referendarie "che rivelano uniformità od analogia di materia" e di stabilire la denominazione di ciascuna richiesta (eventualmente già oggetto di "concentrazione"), nonché la possibilità che le varie richieste presentate perseguano obiettivi diversi (anche opposti) evidenziano che la Corte costituzionale deve valutare ciascun quesito indipendentemente dagli altri e, in particolare, dagli effetti che l'esito degli altri referendum potrebbe avere sulla cosiddetta normativa di risulta. In altri termini, esula dall'esame della Corte ogni valutazione circa la complessiva coerenza dei diversi quesiti incidenti sulla stessa materia e, quindi, non ha alcun rilievo neppure l'eventualità che essi siano stati proposti (in tutto o in parte) dai medesimi promotori.

Massima n. 35381

E' inammissibile la richiesta di referendum popolare per la parziale abrogazione degli artt. 23- bis , comma 10, lett. d ), del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 e 15, comma 1- ter , del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertiti, con modificazioni, rispettivamente dalle leggi 6 agosto 2008, n. 133 e 20 novembre 2009, n. 166. Il quesito referendario - diretto ad escludere che il Governo adotti regolamenti di delegificazione al fine di armonizzare la disciplina generale dell'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e la normativa di settore relativa all'acqua, e che nell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato si applichino i principi di autonomia gestionale del soggetto gestore, della piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche e della riserva esclusiva alle istituzioni pubbliche del governo di dette risorse - è privo degli indispensabili requisiti di chiarezza e di univocità. Premesso che la disciplina generale contenuta nell'art. 23- bis del d.l. n. 112 del 2008 risponde alla ratio di favorire la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica da parte di soggetti scelti a seguito di gara ad evidenza pubblica, limitando i casi di affidamento diretto della gestione; e che tale normativa si applica, in linea di principio, a tutti i servizi pubblici locali, ivi compreso il servizio idrico integrato, prevalendo sulle discipline di settore incompatibili; la richiesta referendaria non ha ad oggetto la complessiva disciplina delle modalità di affidamento della gestione dei suddetti servizi, ma solo frammenti di disposizioni non idonei ad incidere in modo significativo su di essa. La parziale abrogazione del comma 10, lett. d ), dell'art. 23- bis del d.l. n. 112 del 2008 avrebbe il solo effetto di far venire meno la possibilità per il Governo di armonizzare la disciplina generale dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato (non toccata dal quesito) con la relativa disciplina di settore. Tale effetto è intrinsecamente contraddittorio e rende obiettivamente oscuro il quesito, che appare contemporaneamente diretto, da un lato, a rispettare l'intervenuta riforma generale dell'affidamento della gestione del servizio pubblico locale di rilevanza economica (anche idrico) e, dall'altro, ad impedire l'armonizzazione della disciplina del settore idrico con quella generale. Inoltre, la parziale abrogazione del comma 1- ter dell'art. 15 del d.l. n. 135 del 2009, per un verso, sembra diretta a produrre l'effetto di favorire l'ente locale, in quanto non più tenuto ad applicare il principio di autonomia del soggetto gestore del servizio idrico, e, per altro verso, pare avere l'intento di indebolire la posizione dell'ente locale, sembrando voler escludere, per il servizio idrico integrato, l'operatività dei principi della piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, nonché della riserva esclusiva alle istituzioni pubbliche del governo di tali risorse. Pertanto, l'eterogeneità e la frammentarietà delle disposizioni di cui si chiede l'abrogazione e la intrinseca incertezza e contraddittorietà dell'intento referendario rendono il quesito obiettivamente privo di univocità e di chiarezza e, quindi, inammissibile. Nel senso che l'art. 23- bis del d.l. n. 112 del 2008 si applica «a tutti i servizi pubblici locali» e, quindi, anche al servizio idrico integrato, prevalendo sulle «discipline di settore [...] incompatibili», v. le citate sentenze n. 325/2010 e n. 246/2009. Sull'irrilevanza di eventuali dichiarazioni rese dai promotori, poiché, essendo la richiesta referendaria atto privo di motivazione, l'intento referendario va desunto dalla finalità «incorporata nel quesito», cioè obiettivamente ricavabile dalla sua formulazione e dall'incidenza del referendum sul quadro normativo di riferimento, v., ex plurimis , le citate sentenze n. 16/2008, n. 15/2008, n. 37/2000 e n. 17/1997.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare - dichiarata legittima, con ordinanza pronunciata il 6 dicembre 2010 e depositata il successivo 7 dicembre, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione e rubricata con il n. 4 - per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, delle seguenti disposizioni: a) dell'art. 23-bis, comma 10, lettera d), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e finanza la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive; b) dell'art. 15, comma 1-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive.

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2011.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

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