Corte costituzionale

Sentenza n. 152/2011

Corte cost., sent. 21 aprile 2011, n. 152

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
152/2011
Data di deposito
21 aprile 2011
Data di decisione
18 aprile 2011
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:152

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 6, decreto-legge n. 40 del 25 marzo 2010
  • art. 2, comma 2, octies, decreto-legge n. 40 del 25 marzo 2010
  • art. 2, comma 2, undecies, decreto-legge n. 40 del 25 marzo 2010
  • art. 3, comma 2, bis, decreto-legge n. 40 del 25 marzo 2010
  • legge n. 73 del 22 maggio 2010

Parametri

  • art. 36, statuto regione Sicilia
  • art. 37, statuto regione Sicilia
  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
  • art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965

Massime

Massima n. 35623

In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 6, e 2, commi 2- octies e 2- undecies , 3, comma 2- bis , del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2010, n. 73), va rigettata l'eccepita inammissibilità della questione per omessa dimostrazione dell'esistenza di un effettivo vulnus al bilancio regionale derivante dalle disposizioni impugnate. Quel che si contesta nella specie, infatti, non è l'intervento del legislatore statale sui tributi propri, quanto la violazione del principio di spettanza alla Regione dei tributi erariali riscossi nel territorio della Regione di cui all'art. 2 delle norme di attuazione statutaria di cui al d.P.R. 1965, n. 1074 che costituirebbe, di per sé, vizio di legittimità costituzionale delle disposizioni censurate, nella parte in cui stabiliscono la destinazione esclusiva all'erario statale del maggior gettito che si pretende derivi da tributi erariali riscossi nel territorio regionale, senza che sia necessario dimostrare alcun vulnus effettivo al bilancio regionale.

Massima n. 35624

In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 6, e 2, commi 2- octies e 2- undecies , 3, comma 2- bis , del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2010, n. 73), deve ritenersi che le disposizioni impugnate siano applicabili anche nella Regione siciliana, in quanto il decreto-legge in esame non contiene alcuna formula che possa configurarsi quale clausola di salvaguardia delle attribuzioni delle Regioni ad autonomia speciale.

Massima n. 35625

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2010, n. 73), nella parte in cui stabilisce che le entrate derivanti dal recupero dei crediti d'imposta «sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario», anche con riferimento a crediti d'imposta inerenti a tributi che avrebbero dovuto essere riscossi nel territorio della Regione siciliana. Il credito di imposta, stabilito dal legislatore statale in relazione a propri tributi, rientra fra le agevolazioni fiscali ed è effettuato attraverso la compensazione dello stesso con altre somme dovute a titolo di imposte, tasse, tributi o contributi erariali, in linea con quanto stabilito dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La sua previsione in ordine a tributi erariali che avrebbero dovuto essere riscossi nel territorio regionale incide anche sulla Regione siciliana, in base al principio stabilito dall'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, secondo il quale spettano alla Regione siciliana tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate. La Regione, infatti, proprio in base al richiamato principio, deve sopportare il costo del credito d'imposta, sia pure limitatamente all'importo di cui godono i contribuenti residenti nel suo territorio. In tale caso, ove si tratti di crediti d'imposta illegittimamente impiegati, di cui la norma in esame intende agevolare il recupero, è alla Regione siciliana - alla quale l'Agenzia delle entrate deve trasmettere i dati inerenti ai crediti d'imposta relativi a tributi che avrebbero dovuto essere riscossi sul territorio regionale - che spetta, non solo provvedere al detto recupero, ma anche acquisire il gettito da esso derivante, posto che tale gettito, lungi dal costituire frutto di una nuova entrata tributaria erariale, non è altro che l'equivalente del gettito del tributo previsto (al di fuori dei casi nei quali è concesso il credito d'imposta), che compete alla Regione sulla base e nei limiti dell'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965.

Massima n. 35626

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2- undecies , del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2010, n. 73), nella parte in cui, senza introdurre entrate nuove ma incidendo su fattispecie già oggetto di tassazione, stabilisce che il gettito delle maggiori entrate derivanti dalla definizione agevolata delle controversie di cui ai commi da 2- septies a 2- decies del medesimo art. 2, venga destinato in via esclusiva a fondi erariali per specifiche finalità, senza considerare le riconosciute spettanze della Regione siciliana sul gettito in questione relativo a quanto riscosso sul proprio territorio. Il riferimento alle attività svolte dalle società ex concessionarie del servizio nazionale di riscossione e soprattutto la precisa individuazione delle controversie, in relazione alle quali è possibile la definizione agevolata, dimostra che il gettito delle entrate derivanti dalla eventuale definizione agevolata delle stesse è del tutto svincolato dal presupposto della riscossione, nel territorio regionale, di un tributo erariale. Dette controversie, infatti, attengono o alla contestazione di pretese risarcitorie recate da inviti a dedurre nell'ambito di giudizi di responsabilità contabile (art. 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453), o alla contestazione di atti di citazione che introducono giudizi di responsabilità contabile o ancora alla richiesta, rivolta dalle predette ex concessionarie all'amministrazione finanziaria, di rimborso o di discarico di quote di tributi, anticipate all'erario e poi rivelatesi inesigibili (artt. 83 e 90 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43). Si tratta, comunque, di controversie che, pur diverse, non attengono a questioni inerenti alla riscossione di un tributo erariale.

Massima n. 35627

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2- octies , che reca la disciplina delle modalità di attuazione della disposta riserva all'erario statale del maggior gettito derivante dalla definizione agevolata delle controversie di cui ai commi da 2- septies a 2- decies del medesimo art. 2. L'attuazione del principio di leale collaborazione è richiesta dalle norme statutarie e di attuazione, in quei casi nei quali vengano dal legislatore statale individuate «nuove entrate tributarie» alle quali sia apposta la «clausola di riserva all'erario» e risulti, tuttavia, complessa la determinazione in concreto del gettito derivante dalle nuove norme, anche con riferimento alla distinzione fra gettito derivante dalle «nuove entrate tributarie» e gettito derivante dalle «vecchie» entrate tributarie riscosse sul territorio regionale. Orbene, nella specie, il gettito delle entrate derivanti dalla eventuale definizione agevolata delle richiamate controversie è del tutto svincolato dal presupposto della riscossione, nel territorio regionale, di un tributo erariale. Posto, quindi, che non si tratta di entrate tributarie, né nuove, né preesistenti, non sussiste la pretesa violazione dell'art. 2 delle norme di attuazione statutaria di cui al d.P.R. n. 1074 del 1965, in quanto quest'ultimo attiene esclusivamente alle «entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del territorio regionale siciliano, dirette o indirette, comunque denominate». Sul principio di leale collaborazione, v. citate sentenze n. 133/2002, n. 288/2001, n. 348, n. 347 e n. 98/2000.

Massima n. 35628

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 2- bis , del decreto-legge marzo 2010, n. 40 (convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2010, n. 73), nella parte in cui stabilisce che «le maggiori entrate derivanti dal presente comma» «affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle esigenze di finanziamento delle missioni internazionali di pace» anche con riferimento a controversie inerenti a tributi erariali che avrebbero dovuto essere riscossi nel territorio della Regione siciliana. La previsione denunciata ha ad oggetto proprio quelle controversie, espressamente qualificate come tributarie, che scaturiscono da contestazioni inerenti alla riscossione dei tributi erariali, anche di quelli che avrebbero dovuto essere riscossi nel territorio regionale siciliano. Si tratta, pertanto, di controversie che trovano il loro presupposto nell'esistenza di un rapporto tributario e la cui definizione delinea una agevolazione in ordine a tributi preesistenti. La previsione di una simile agevolazione fiscale, con riferimento ai tributi erariali riscossi nel territorio regionale siciliano, incide, pertanto, inevitabilmente sulle finanze regionali siciliane che ne subiscono le conseguenze proprio in base al principio stabilito dall'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, secondo il quale spettano alla Regione siciliana tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate. Pertanto, la previsione della esclusiva destinazione a fondi erariali del gettito derivante dalla definizione agevolata di tali controversie inerenti alla contestazione di tributi erariali che avrebbero dovuto essere riscossi nel territorio regionale si pone in contrasto con il principio di cui all'art. 2 delle norme di attuazione, non potendo peraltro neppure ritenersi che le entrate derivanti dalla richiamata definizione agevolata delle controversie tributarie siano "entrate nuove".

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, come convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 (Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori), nella parte in cui stabilisce che le entrate derivanti dal recupero dei crediti d'imposta «sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario», anche con riferimento a crediti d'imposta inerenti a tributi che avrebbero dovuto essere riscossi nel territorio della Regione siciliana;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2-bis, del d.l. n. 40 del 2010, nella parte in cui stabilisce che «le maggiori entrate derivanti dal presente comma» «affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle esigenze di finanziamento delle missioni internazionali di pace» anche con riferimento a controversie inerenti a tributi erariali che avrebbero dovuto essere riscossi nel territorio della Regione siciliana;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-undecies, del d.l. n. 40 del 2010, proposta, in riferimento agli artt. 36 e 37 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) e degli artt. 2 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), dalla Regione siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-octies del d.l. n. 40 del 2010, proposta, in riferimento all'art. 36 del r.d. lgs. n. 455 del 1946 ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 aprile 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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