Corte costituzionale
Sentenza n. 109/2011
Corte cost., sent. 1° aprile 2011, n. 109
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 109/2011
- Data di deposito
- 1° aprile 2011
- Data di decisione
- 23 marzo 2011
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:109
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, comma 1, primo periodo, decreto-legge n. 195 del 30 dicembre 2009
- art. 17, comma 1, secondo periodo, decreto-legge n. 195 del 30 dicembre 2009
- art. 17, comma 2, primo periodo, decreto-legge n. 195 del 30 dicembre 2009
- art. 1, comma 1, legge n. 26 del 26 febbraio 2010
Parametri
- art. 8, comma 1, n. 13, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, comma 1, n. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 14, comma 3, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 22 marzo 1974
- art. 5, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 22 marzo 1974
- art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 22 marzo 1974
- art. 33, decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 22 marzo 1974
- art. 34, decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 22 marzo 1974
- art. 35, decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 22 marzo 1974
- art. 8, comma 1, n. 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, comma 1, n. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, comma 1, n. 6, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, comma 1, n. 17, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, comma 1, n. 24, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, comma 1, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 14, comma 2, statuto regione Trentino Alto Adige
- Titolo VI, statuto regione Trentino Alto Adige
- decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 20 gennaio 1973
- decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 26 marzo 1977
- decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
Massime
Massima n. 35533
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 8, primo comma, n. 13, 9, primo comma, n. 9, 14, terzo comma, e 16, primo comma, dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, in riferimento agli artt. 1, 5, quarto comma, 8, 33, 34 e 35 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, l'art. 17, commi 1, primo e secondo periodo, e 2, primo periodo, del d.l. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 26, nella parte in cui non rinvia, per l'applicazione di detta normativa al territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano, alle procedure definite dagli artt. 33, 34 e 35 del d.P.R. n. 381 del 1974. Premesso che le attività di difesa del suolo (ivi compresa la prevenzione dei rischi da dissesto idrogeologico) rientrano nella materia della tutela dell'ambiente, di esclusiva competenza statale; e che, tuttavia, nella specie, sussiste anche una competenza primaria delle Province autonome, desumibile, in particolare, dagli artt. 8, primo comma, n. 13 e 9, primo comma, n. 9 dello statuto speciale, ove é contemplata una potestà legislativa provinciale primaria e concorrente, rispettivamente, in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e di utilizzazione delle acque pubbliche; la normativa impugnata - che prevede, in sede di prima applicazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico e comunque non oltre i tre anni dall'entrata in vigore del d.l. n. 195 del 2009, la possibilità di nominare, con d.P.C.M., commissari straordinari delegati dotati di ampi poteri per gli interventi da effettuare nel territorio nazionale, e demanda le conseguenti attività di coordinamento e di verifica al Ministero dell'ambiente - si rivela lesiva della competenza provinciale poiché delinea, quale unico momento di coinvolgimento della Provincia ricorrente nella nomina dei commissari, l'obbligo di sentirne il Presidente. Tale momento non può certo considerarsi adeguato, sia perché circoscritto alla sola fase iniziale della nomina, sia perché limitato alla forma partecipativa più debole, cioè al parere, mentre nulla è stabilito, con riguardo al ruolo della Provincia autonoma, per le fasi e le determinazioni successive. La violazione del sistema statutario del Trentino-Alto Adige scaturisce dal mancato rinvio alle procedure stabilite dagli artt. 33, 34 e 35 del d.P.R. n. 381 del 1974 che ben definiscono, in materia di protezione civile, i rapporti tra lo Stato e le Province autonome in relazione al territorio di queste ultime, realizzando un equilibrato bilanciamento tra le rispettive competenze. Infatti, l'art. 33 prevede che la disciplina statale (legge n. 996 del 1970) si applica all'insorgere di situazioni di danno o di pericolo non fronteggiabili, per la loro natura ed estensione, con l'esercizio delle competenze proprie o delegate delle Province e con l'impiego delle relative organizzazioni di uomini e di mezzi; l'art. 34 contempla l'intesa per la dichiarazione e per la nomina del commissario di cui all'art. 5 della legge n. 996; e l'art. 35 precisa che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e che l'applicazione della legge n. 996 non incide sulla competenza della Regione e delle Province né implica sostituzione di organismi regionali e provinciali che continuano ad operare alla stregua dei propri ordinamenti. La dichiarazione d'illegittimità costituzionale nei sensi predetti, essendo basata sulla violazione del sistema statutario del Trentino-Alto Adige, deve estendere la sua efficacia anche alla Provincia autonoma di Bolzano. (Ogni altro profilo rimane assorbito). Nel senso che le attività di difesa del suolo rientrano nella materia della tutela dell'ambiente, di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., v., ex plurimis , le citate sentenze n. 341/2010, n. 254/2009, n. 246/2009 e n. 232/2009. Sull'utilizzabilità anche delle norme di attuazione dello statuto speciale come parametro del giudizio di costituzionalità, v., ex multis , le citate sentenze n. 287/2005 e n. 263/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, primo e secondo periodo, e comma 2, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo e altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla protezione civile), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 26, per la parte in cui non rinvia, per l'applicazione di detta normativa al territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano, alle procedure di cui agli articoli 33, 34 e 35 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 aprile 2011.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze