Corte costituzionale

Sentenza n. 360/2010

Corte cost., sent. 17 dicembre 2010, n. 360

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
360/2010
Data di deposito
17 dicembre 2010
Data di decisione
13 dicembre 2010
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:360

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 1, legge della Regione siciliana n. 4 del 16 aprile 2003

Parametri

  • statuto regione Sicilia
  • Costituzione

Massime

Massima n. 35165

È inammissibile per carente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge della Regione siciliana del 16 aprile 2003, n. 4 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003) sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana per contrasto con lo Statuto regionale siciliano, nonché con le competenze e funzioni che detto Statuto e la Costituzione attribuiscono alla Regione in materia di mare territoriale. Tale carenza rende impossibile ogni valutazione circa la rilevanza della questione poiché impedisce di vagliare l'effettiva applicabilità della norma denunciata al caso dedotto e si risolve in una carente motivazione sulla rilevanza della questione. Sull'inammissibilità di questioni per carenze relative alla motivazione sulla rilevanza vedi, ex plurimis , citate sentenze n. 294 e n. 281 del 2010 e ordinanze nn. 49 del 2008 e 302 del 2009.

Massima n. 35166

È inammissibile, in quanto formulata in modo generico ed apodittico, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge della Regione siciliana del 16 aprile 2003, n. 4 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003) sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana per presunto contrasto con lo Statuto regionale siciliano, nonché con le competenze e funzioni che detto Statuto e la Costituzione attribuiscono alla Regione in materia di mare territoriale. Il rimettente, infatti, non ha indicato le disposizioni costituzionali e statutarie asseritamente violate, né esse possono essere dedotte, neppure in modo implicito, dal contesto dell'ordinanza di rimessione, essendo stato genericamente affermato che la Regione si sarebbe autoattribuita praeter vel contra costitutionem un ambito di competenza funzionale relativo al mare territoriale posto al di là del demanio marittimo (costiero) che, nel riparto delle attribuzioni stabilito fra organi costituzionali, avrebbe dovuto rimanere allo Stato. Sull'inammissibilità di questioni formulate in modo generico e apodittico cfr., ex plurimis , citate sentenza n. 288 del 2010 e ordinanza n. 345 del 2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge della Regione siciliana 16 aprile 2003, n. 4 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003), sollevata, con riferimento allo statuto speciale della Regione siciliana (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) nonché alla Costituzione, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2010.

Il Cancelliere

F.to: MELATTI

Testo integrale

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