Corte costituzionale
Sentenza n. 342/2010
Corte cost., sent. 26 novembre 2010, n. 342
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 342/2010
- Data di deposito
- 26 novembre 2010
- Data di decisione
- 17 novembre 2010
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:342
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 230, legge n. 191 del 23 dicembre 2009
Parametri
- art. 36, statuto regione Sicilia
- art. 37, statuto regione Sicilia
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
Massime
Massima n. 35132
Non è fondata, per erroneo presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 230, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sollevata per ritenuta devoluzione allo Stato anche di somme riscosse nel territorio della Regione, nell'assunto che il gettito dell'imposta sostitutiva di cui agli artt. 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 sarebbe qualificabile quale "maggiore entrata", con conseguente violazione dell'autonomia finanziaria della Regione Siciliana. Deve, infatti, escludersi che il gettito di detta imposta sostitutiva riscosso nell'ambito del territorio della Regione siciliana affluisca al fondo di cui al comma 250 dell'art. 2 della legge n. 191 del 2009, afferendo, invece, alle risorse finanziarie regionali. Sulla nozione di "nuova entrata tributaria" di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, v. citate sentenze n. 29/2004 e n. 198/1999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 230, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010), sollevata dalla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 36 e 37 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), e all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2010.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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