Corte costituzionale

Sentenza n. 182/2010

Corte cost., sent. 20 maggio 2010, n. 182

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
182/2010
Data di deposito
20 maggio 2010
Data di decisione
12 maggio 2010
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:182

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13-bis, comma 8, decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009
  • legge n. 102 del 3 agosto 2009

Parametri

  • art. 75, comma 1, lett. g), statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
  • art. 10, comma 6, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
  • art. 10, comma 7, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992

Massime

Massima n. 34676

V. titoletto.

Massima n. 34677

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 13- bis , comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che riserva allo Stato l'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate, in quanto già detenute fuori del territorio dello Stato, va rigettata l'eccepita inconferenza dei parametri evocati, nella considerazione della natura non tributaria del prelievo. Infatti, il prelievo di cui al citato art. 13-bis risponde a tutti i criteri elaborati dalla giurisprudenza costituzionale per qualificare come tributarie alcune entrate. Esso costituisce, in particolare, una prestazione obbligatoria straordinaria stabilita per legge (lettere a, b, c), collegata ad una pubblica spesa (lettera d), in relazione ad un presupposto economicamente rilevante (lettera a). Dalla natura tributaria di detto prelievo - desumibile dai criteri sostanziali sopra indicati e non certo dalle modalità di contabilizzazione del gettito - consegue la pertinenza degli evocati parametri, i quali si riferiscono, appunto, alle entrate tributarie. In tema di criteri per qualificare le entrate come tributarie, v. citate n. 141/2009, n. 335 e n. 64/2008, n. 334/2006 e n. 73/2005.

Massima n. 34678

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13- bis , comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Per valutare se la riserva al bilancio statale dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali disposta dalla norma censurata sia legittima, occorre verificare se essa soddisfi le condizioni previste dall'evocato art. 9 del d.lgs. n. 268 del 1992. Orbene, il denunciato ultimo comma dell'art. 13-bis del d.l. n. 78 del 2009 soddisfa tali condizioni. In relazione alla condizione sub a), la norma censurata, disponendo, attraverso il richiamo del comma 3 del successivo art. 16, che il gettito dell'imposta sia destinato «all'attuazione della manovra di bilancio per gli anni 2010 e seguenti», persegue in concreto finalità diverse, in quanto piú articolate e complesse, da quella del puro e semplice riequilibrio della finanza pubblica di cui al comma 6 dell'art. 10. Anche la condizione sub b) risulta rispettata, in quanto le spese alla cui copertura esso fa riferimento possiedono sia il carattere della novità e non continuatività, in quanto sono strettamente connesse all'insorgenza di una contingente crisi economica, sia quello della specificità, in quanto si risolvono nel finanziamento di misure sufficientemente individuate dallo stesso DPEF, sia, infine, quello della non riconducibilità alle competenze legislative regionali o provinciali, in quanto attengono all'assetto economico nazionale nel suo complesso. Infine anche la condizione sub c) richiesta dall'evocato art. 9 del d.lgs. n. 268 del 1992, secondo la quale il gettito deve essere «temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile», è soddisfatta dalla disposizione impugnata; il gettito dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali è, infatti, «temporalmente delimitato», perché il prelievo ha per oggetto le «attività finanziarie e patrimoniali detenute a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 e rimpatriate ovvero regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino al 30 aprile 2010» (art. 13-bis, comma 6, nel testo attualmente vigente). Il gettito stesso è, inoltre, «contabilizzato distintamente», perché - come espressamente disposto dalla norma censurata - affluisce «ad un'apposita contabilità speciale», comunque imputabile allo Stato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse, nei confronti del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dalla Provincia autonoma di Trento;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13-bis, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, promossa, in riferimento all'art. 75, comma 1, lettera g), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e agli artt. 9 e 10, commi 6 e 7, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 maggio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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