Corte costituzionale

Sentenza n. 170/2010

Corte cost., sent. 13 maggio 2010, n. 170

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
170/2010
Data di deposito
13 maggio 2010
Data di decisione
10 maggio 2010
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Paolo Grossi
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:170

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, legge della Regione Piemonte n. 11 del 7 aprile 2009
  • art. 2, comma 2, lett. g), legge della Regione Piemonte n. 11 del 7 aprile 2009
  • art. 2, comma 2, lett. c), legge della Regione Piemonte n. 11 del 7 aprile 2009
  • art. 2, comma 2, lett. d), legge della Regione Piemonte n. 11 del 7 aprile 2009
  • art. 2, comma 2, lett. i), legge della Regione Piemonte n. 11 del 7 aprile 2009
  • art. 1, comma 3, legge della Regione Piemonte n. 11 del 7 aprile 2009
  • art. 3, comma 5, legge della Regione Piemonte n. 11 del 7 aprile 2009
  • art. 4, legge della Regione Piemonte n. 11 del 7 aprile 2009

Parametri

  • art. 6, Costituzione
  • art. 2, legge n. 482 del 15 dicembre 1999
  • art. 12, legge n. 482 del 15 dicembre 1999
  • art. 9, legge n. 482 del 15 dicembre 1999
  • art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 34646

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11, limitatamente alle parole «la lingua piemontese,» per violazione dell'art. 6 Cost., nell'attuazione ad esso data dalla legge n. 482 del 1999, avendo la Regione ecceduto dalla propria competenza, laddove ha attribuito alla "lingua piemontese", non ricompresa nel tassativo novero delle lingue minoritarie di cui all'art. 2 di detta legge, un valore analogo a quello riconosciuto per queste ultime. Se è vero che sussiste un potere normativo in materia di tutela delle minoranze linguistiche anche delle Regioni a statuto ordinario, e specialmente in connessione alle ragioni di convergenti tutele dell'identità culturale e del patrimonio storico delle proprie comunità, esso certamente non vale ad attribuire a quest'ultimo il potere autonomo e indiscriminato di identificare e tutelare - ad ogni effetto - una propria "lingua" regionale o altre proprie "lingue" minoritarie, anche al di là di quanto riconosciuto e stabilito dal legislatore statale. Né, tanto meno, può consentire al legislatore regionale medesimo di configurare o rappresentare, sia pure implicitamente, la "propria" comunità in quanto tale - solo perché riferita, sotto il profilo personale, all'ambito territoriale della propria competenza - come "minoranza linguistica", da tutelare ai sensi dell'art. 6 Cost., essendo del tutto evidente che, in linea generale, all'articolazione politico-amministrativa dei diversi enti territoriali all'interno di una medesima più vasta, e composita, compagine istituzionale non possa reputarsi automaticamente corrispondente - né, in senso specifico, analogamente rilevante - una ripartizione del "popolo", inteso nel senso di comunità "generale", in improbabili sue "frazioni". Sulla competenza legislativa in materia di tutela delle minoranze linguistiche, v., dapprima, la citata sentenza n. 62/1960, che affermò «l'esclusiva potestà del legislatore statale», e, da ultimo, la citata sentenza n. 159/2009, la quale, in materia, ha riconosciuto anche un potere del legislatore regionale, sia pure entro limiti determinati.

Massima n. 34647

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 2, lettera g), della legge della Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11, limitatamente alle parole «in piemontese e». La previsione concernente «la promozione e l'attuazione, d'intesa con le emittenti pubbliche e private, di trasmissioni culturali in piemontese», oltre che nelle lingue minoritarie tutelate dalla legge, contrasta con la norma di cui all'art. 12 della legge n. 482 del 1999, che consente alle Regioni interessate la stipula di «apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo» per trasmissioni o programmi soltanto «nelle lingue ammesse a tutela». E tra queste, secondo la norma di cui all'art. 2 della legge statale, non è ricompreso "il piemontese".

Massima n. 34648

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 2, lettera c), della legge della Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11, nella parte in cui si riferisce alla "lingua piemontese". La disposizione risulta, nei predetti limiti, in contrasto con un'altra disposizione della legge n. 482 del 1999, e cioè con l'art. 9, che, al comma 1 - fatto salvo quanto previsto all'art. 7 (a proposito dei membri degli organi a struttura collegiale dei comuni e di diversi enti territoriali) - consente, con alcune esclusioni, «negli uffici delle amministrazioni pubbliche», «l'uso orale e scritto» soltanto «della lingua ammessa a tutela». La facoltà, prevista dalla legge statale, dell'uso, negli uffici pubblici, di una lingua diversa da quella italiana è subordinata al verificarsi di due condizioni, reciprocamente dipendenti: che si tratti di una lingua ricompresa nel novero di quelle dettagliatamente enumerate all'art. 2 della legge e che risulti definito, in base alle procedure di cui all'art. 3, l'ambito territoriale nel quale «si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche» previste dalla stessa legge. Nel meccanismo costruito per la tutela, nessuna delle due condizioni appare, così, sufficiente senza l'altra. La circostanza che la "lingua piemontese" non risulti ricompresa nel novero di quelle previste all'art. 2 della legge n. 482 del 1999, rendendo inapplicabile la disciplina in tema di determinazione dell'ambito territoriale della tutela, impedisce di considerare la disposizione in esame compatibile con quanto previsto dalla legge statale.

Massima n. 34649

L'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, 2, comma 2, lettera c), 2, comma 2, lettera g), della legge della Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11, per le ragioni sopra enunciate - segnatamente a proposito dell'inammissibilità della tutela, da parte della legge regionale, di una lingua non ricompresa nel novero di quelle previste dalla legge statale - comporta che sia dichiarata, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 2, comma 2, lettera d), della legge impugnata, limitatamente alle parole «della lingua piemontese,» nonché dell'art. 2, comma 2, lettera i), della legge regionale medesima, limitatamente alle parole «alla lingua piemontese e»: a queste disposizioni vanno, infatti, estesi i motivi di censura esposti a sostegno della fondatezza delle questioni sopra descritte.

Massima n. 34650

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 1, comma 3, secondo cui «La Regione si attiene alle procedure delineate dall'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), relativamente agli ambiti territoriali». Configurandosi come norma di mero rinvio alla disciplina statale prevista ai fini della delimitazione dell'ambito territoriale di applicazione delle disposizioni per la tutela delle «minoranze linguistiche storiche», la disposizione in esame potrebbe essere considerata affetta dal lamentato vizio di incostituzionalità solo quando fosse riferibile anche all'ipotesi della tutela della "lingua piemontese", non ricompresa nel novero di cui al richiamato art. 2 della legge statale. Poiché detta ipotesi, per le ragioni enunciate, deve, invece, ritenersi esclusa, deve anche escludersi che essa possa determinare il lamentato vulnus .

Massima n. 34651

Non sono fondate le questioni relative agli artt. 3, comma 5, e 4 della legge della Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11, promosse sul presupposto che dette disposizioni - nel prevedere rispettivamente, a favore della Regione, la facoltà di disporre, secondo specifiche procedure, «il ripristino delle denominazioni storiche dei comuni» nonché il potere di promuovere e sostenere indagini sulla toponomastica locale e di erogare contributi ai comuni («per l'apposizione dei segnali stradali di localizzazione territoriale che utilizzino idiomi locali storicamente presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana») - siano in contrasto con l'art. 10 della legge n. 482 del 1999, secondo cui «l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali», in aggiunta a quelli «ufficiali», è consentita soltanto nei comuni nel cui territorio si applicano le disposizioni favorevoli alle minoranze linguistiche. Appare, infatti, evidente che mentre la disciplina di cui all'art. 10 della legge n. 482 del 1999 si giustifica nel quadro di un sistema normativo nel quale il ricorso a toponimi anche diversi da quelli «ufficiali» è direttamente correlato alla tutela, in generale, di una "lingua" minoritaria, le disposizioni in esame, invece, valorizzando il dato "storico" delle antiche denominazioni dei comuni anche in base alle parlate in uso nelle relative comunità, si inquadrano - secondo l'obiettivo enunciato nell'art. 1, comma 1, della legge - nello specifico contesto della tutela dell'«originale patrimonio culturale e linguistico» regionale e delle sue espressioni considerate più significative.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11 (Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte), limitatamente alle parole «la lingua piemontese,»; dell'art. 2, comma 2, lettera c), della legge regionale medesima, nella parte in cui si riferisce alla "lingua piemontese"; dell'art. 2, comma 2, lettera g), della legge regionale medesima limitatamente alle parole «in piemontese e»;

dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, lettera d), della stessa legge della Regione Piemonte n. 11 del 2009, limitatamente alle parole «della lingua piemontese,»; dell'art. 2, comma 2, lettera i), della legge regionale medesima, limitatamente alle parole «alla lingua piemontese e»;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3; dell'art. 3, comma 5; dell'art. 4 della medesima legge della Regione Piemonte n. 11 del 2009, promosse, in riferimento all'art. 6 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 maggio 2010.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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