Corte costituzionale

Sentenza n. 115/2010

Corte cost., sent. 25 marzo 2010, n. 115

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
115/2010
Data di deposito
25 marzo 2010
Data di decisione
22 marzo 2010
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Franco Gallo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:115

Parametri

  • art. 36, statuto regione Sicilia
  • art. 37, statuto regione Sicilia
  • intero decreto e in particolare, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965

Massime

Massima n. 34491

Spettava allo Stato e, per esso, al Ministero dell'economia e delle finanze emettere le note del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di diniego delle istanze della Regione Siciliana tese a rivendicare il gettito derivante da imposte indirette (accise) sul consumo di taluni prodotti energetici. Per quanto riguarda le accise (introdotte nell'ordinamento dalla normativa comunitaria e dal d.lgs. n. 504 del 1995) - anche quando, in un qualche significato, siano definibili «sul consumo» -, da un lato, presentano le caratteristiche proprie delle «imposte di produzione» riservate allo Stato dal secondo comma dell'art. 36 dello statuto regionale e dal secondo comma dell'art. 2 delle correlative norme di attuazione e, dall'altro, non rientrano comunque nell'elenco delle «imposte sul consumo» di cui alla tabella D annessa alla normativa di attuazione statutaria. Questa conclusione vale anche per le accise sui prodotti energetici disciplinate dal d.lgs. n. 26 del 2007, attuativo della direttiva n. 2003/96/CE, il cui gettito è rivendicato dalla Regione Siciliana, con riferimento al gas naturale, al carbone, alla lignite ed al coke . Se ne deve concludere che il gettito delle accise sui prodotti energetici introdotte dal d.lgs. n. 26 del 2007 e rivendicato dalla ricorrente è riservato non alla Regione Siciliana, ma allo Stato, in forza degli artt. 36, secondo comma, dello statuto e 2, secondo comma, delle correlative norme di attuazione, trattandosi di gettito relativo a «imposte di produzione». Di conseguenza, deve escludersi che lo Stato, negando alla Regione Siciliana, con le note ministeriali impugnate, l'attribuzione del gettito relativo alle suddette accise, abbia invaso la sfera di competenza costituzionale della Regione medesima.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

dichiara che spettava allo Stato e, per esso, al Ministero dell'economia e delle finanze emettere le note in data 13 agosto 2008, prot. n. 14413-2008, del Dipartimento delle finanze - Direzione federalismo fiscale, presso detto Ministero, e in data 24 settembre 2008, prot. n. 0108357, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni - Ufficio IX, presso il medesimo Ministero, impugnate dalla Regione Siciliana con i ricorsi per conflitto di attribuzione indicati in epigrafe.

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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